Esonero contributivo 2021 per autonomi e professionisti: gli ultimi chiarimenti

Solo il primo venerdì di Agosto l’INPS ha chiarito alcuni aspetti fondamentali dell’esonero contributivo previsto per il 2021 per gli autonomi che hanno maggiormente subìto l’emergenza Covid. Vediamo i chiarimenti principali arrivati in vista della domanda da proporre per fine Settembre…

Con la circolare n. 124 pubblicata dall’INPS solo lo scorso 6 agosto 2021, vengono fornite indicazioni sull’ambito applicativo delle norme di cui all’art. 1 commi da 20 a 22-bis della Legge 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) in relazione all’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi e dai professionisti. Con questa circolare vengono anche presentate le modalità per presentare la domanda di esonero contributivo 2021.

 

Esonero contributivo 2021: soggetti interessati

L’Istituto dopo aver specificato i soggetti beneficiari, precisa che per gli iscritti alle Gestioni previdenziali INPS l’esonero spetta a favore dei soggetti con la posizione aziendale attiva al 31 dicembre 2020 e che risultino iscritti alla Gestione per la quale richiedono l’esonero alla data del 1° gennaio 2021.

Nella circolare vengono fornite delle precisazioni sui singoli requisiti indicati e sulla misura di tali requisiti, evidenziando che l’esonero non spetta nei mesi i cui i periodi di attività autonoma coincidano con periodi di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica, l’importo dell’esonero potenzialmente autorizzabile verrà in tal caso riproporzionato.

Per quanto riguarda le indicazioni operative, l’INPS precisa che l’esonero è riconosciuto in relazione alla contribuzione dovuta dai lavoratori iscritti nelle gestioni INPS come precisato nelle precedenti circolari 4.1, 4.2, 4.3.

 

Esonero contributi: cosa fare per le scadenze di Agosto 2021?

I contribuenti che possiedono i requisiti per fruire dell’esonero e che intendano presentare la relativa istanza potranno omettere il versamento della contribuzione alle scadenze che interverranno successivamente al 6 agosto 2021.

Nel caso di esito negativo dell’istanza, saranno dovute le sanzioni civili ai sensi dell’art. 116 comma 8 lett. a) della L. 388/2000 sulla contribuzione omessa delle rispettive date di scadenza di versamento.

Nel caso di avvenuto versamento della contribuzione oggetto di esonero, per gli importi versati potrà essere domandata entro il 31 dicembre 2021 la compensazione o il rimborso.

L’INPS comunicherà tramite il cassetto previdenziale gli esiti dei propri accertamenti nonché l’importo massimo accordato.

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 con termini di versamento già scaduti al momento della comunicazione dell’importo rideterminato dovesse eccedere l’importo dell’esonero, il contribuente dovrà pagare la differenza contributiva entro 30 giorni dalla comunicazione stessa, senza essere soggetto a sanzioni civili e interessi.

Questo vale, anche nel caso in cui avvenga una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero in caso di cessazioni di attività o di lavoratori attivi aventi decorrenza successiva al 30 settembre 2021 o comunicate successivamente a tale data.

Quando saranno disponibili i dati dei rapporti di lavoro subordinato per l’intero anno 2021, l’Istituto procederà a una rideterminazione dell’ammontare dell’esonero anche nel caso di rapporti di lavoro subordinato o di status di pensionato non coincidenti per tutto il periodo dell’esonero; decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’importo dell’esonero rideterminato, la differenza dei contributi dovuti sarà gravata delle sanzioni.

 

La presentazione della domanda di esonero contributivo

La presentazione della domanda dovrà avvenire entro il 30 settembre 2021 a pena di decadenza ed dovrà avvenire con gli appositi modelli messi a disposizione per ogni gestione INPS.

La pubblicazione dei modelli sarà resa nota con apposito messaggio.

Tale domanda dovrà essere presentata utilizzando i canali telematici messi a disposizione sul sito dell’INPS accedendo al proprio cassetto previdenziale, dove si potrà anche verificare l’esito dei controlli e l’accoglimento dell’istanza.

Puoi consultare la circolare n. 124/2021 INPS, clicca qui

 

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A cura di Francesco Costa

Mercoledì 11 Agosto 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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