La possibilità di esonerare una parte dei contributi per lavoratori autonomi e lavoratori iscritti alla Gestione Separata INPS comporta nei fatti delle problematiche che sorgono in caso di eventi indennizzabili dall’assicurazione obbligatoria: questo è il caso della malattia e della degenza ospedaliera, dell’indennità di maternità/paternità e del congedo parentale per gli iscritti alla Gestione Separata INPS e dell’indennità di maternità/paternità e congedo parentale per gli autonomi iscritti all’INPS.
I lavoratori autonomi che hanno fatto richiesta di accesso all’esonero parziale del versamento dei contributi previdenziali allo scopo di ridurre gli effetti negativi derivanti dall’emergenza sanitaria da Covid 19, hanno potuto contare su un esonero parziale dei contributi se:
- hanno percepito nel periodo di imposta a 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000,00 euro;
- e altresì un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quello dell’anno 2019.
Allo scopo di chiarire però alcuni aspetti, l’INPS ha emanato un apposito Messaggio con il quale fornisce indicazioni specifiche relativamente al pagamento delle indennità di maternità/paternità, così come di congedo parentale, indennità di malattia e degenza ospedaliera in favore dei lavoratori iscritti alle Gestioni Previdenziali dell’Istituto, i quali abbiano richiesto di accedere al Fondo per l’esonero parziale dal versamento dei contributi previdenziali relativamente all’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Le istruzioni INPS sulle indennità per chi ha fruito dell’esonero parziale dei contributi
Con il Messaggio n. 321