Esonero contributo lavoratori autonomi: differenze contributive da versare entro il 29 dicembre 2021

I controlli eseguiti dall’INPS sui lavoratori autonomi beneficiari dell’esonero contributivo introdotto dalla Legge di Bilancio sono andati avanti e i relativi esiti sono reperibili nel cassetto previdenziale.
Eventuali debiti contributivi rilevati saranno da versare entro il 29 dicembre 2021.

esonero contributivo lavoratori autonomiCome noto la Legge di Bilancio 2021 (Legge n.178-2020), al fine di contrastare gli effetti economici della pandemia da COVID-19 ha introdotto la misura dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali dovuti per l’anno 2021, per i professionisti e i lavoratori autonomi (gestioni degli artigiani, gestione degli esercenti attività commerciali; gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri; iscritti alla Gestione Separata (art. 2, comma 26, L. n. 335/95).

Nota: per poter fruire dell’esonero i richiedenti il beneficio dovevano dimostrare che il reddito del periodo 2019 non eccedeva il limite di euro 50.000, un calo del fatturato non inferiore al 33% tra il 2020 ed il 2019 e il possesso della regolarità contributiva per gli iscritti alle gestioni previdenziali INPS.

 

L’INPS ha comunicato ai beneficiari dell’agevolazione di cui in oggetto che l’esito delle verifiche preliminari compiute sulle domande di esonero parziale dei lavoratori autonomi è contenuta nel cassetto previdenziale a decorrere dal 29 novembre 2021 e che, in presenza di possibili debiti contributivi relativi al periodo in essere al 31 dicembre 2021 al netto del beneficio spettante, tali importo sono da versare entro la data ultima del 29 dicembre 2021 senza aggravio di sanzioni civili e interessi.

Nota: il limite massimo di esonero su base è pari ad euro 3.000,00 per ciascun lavoratore autonomo o professionista, nonché nei confronti di ciascun collaboratore familiare iscritto alle Gestioni speciali dell’AGO.

 

Esonero contributo lavoratori autonomi: esiti delle istanze e versamenti dovuti

Con il presente contributo si coglie l’occasione per fare il punto in materia in vista dei prossimi adempimenti fissati dal messaggio INPS n. 3974 del 15 novembre 2021:

 

1) Contributi oggetto dell’esonero contributivo

Sono oggetto di esonero i contributi (Inps o alle Casse professionali) dovuti per l’anno di competenza 2021 da versare entro la data del 31/12/2021 ovvero:

  1. Artigiani e commercianti IVS: l’esonero si applica al netto di riduzioni di aliquota/agevolazioni spettanti per legge (es: contribuenti forfettari che hanno richiesto l’abbattimento del 35%, ecc.) e trova applicazione per i soli contributi “fissi” (le tre rate in scadenza nel 2021) dovuti alla gestione artigiani/commercianti;
     
  2. Imprese familiari/coadiutori: in relazione a ciascun collaboratore familiare/coadiutore/socio accomandante, l’agevolazione spetta al titolare della posizione contributiva per la somma dell’importo dato dalla quota esonerabile al netto del massimale di euro 3.000 (da parametrare ai mesi di attività del singolo lavoratore nel 2021);
     
  3. Affittacamere e produttori di assicurazione di 3° e 4° grado: l’esonero riguarda i contributi previdenziali dovuti a titolo di acconto 2021;
     
  4. Iscritti gestione separata Legge n. 335/1995: l’esonero riguarda i soli versamenti in acconto per l’anno 2021;
     
  5. Professionisti con Cassa: l’esonero non si estende al contributo “integrativo”
     
  6. Contributi Inail: sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Inail.

Nota: i contributi che formano oggetto dell’esonero sono esclusivamente quelli di competenza dell’anno 2021 che abbiano una scadenza entro il 31 dicembre 2021, da calcolarsi al netto di altre agevolazioni o riduzioni delle aliquote di finanziamento della previdenza obbligatoria, previste dalla normativa vigente e spettanti nel periodo di riferimento dell’esonero (si ribadisce che sono esclusi i contributi richiesti nel periodo 2021 ma di competenza di annualità pregresse).

 

2) Consultazione del cassetto previdenziale

A far data dal 29 novembre 2021 risulta indicato nell’apposita sezione l’importo concesso a titolo di esonero che i beneficiari potranno detrarre dalla contribuzione dovuta per l’anno 2021.

Nota: in prima istanza l’INPS ha effettuato delle “verifiche preliminari” per la verifica della sussistenza dei necessari requisiti per la fruizione dell’esonero contributivo (iscrizione alla Gestione assicurativa previdenziale, assenza di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità, titolarità di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di invalidità o altro emolumento corrisposto dalle Casse professionali a integrazione del reddito a titolo di invalidità avente natura previdenziale.

L’INPS si riserva comunque di verificare in un secondo momento i requisiti in capo al soggetto richiedente previsti dalla normativa in materia ovvero:

  1. avere subito un calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 non inferiore al 33% rispetto a quelli dell’anno 2019;
  2. avere percepito, nel periodo d’imposta 2019, un reddito da lavoro o derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla Gestione non superiore a 50.000 euro;
  3. risultare in possesso del requisito della regolarità;
  4. non aver presentato istanza di esonero per le medesime finalità ad altri enti previdenziali;
  5. rispetto dei limiti e delle condizioni del c.d. Temporary Framework.

 

3) Versamento residuo debito contributivo

Come noto l’esonero spetta nel limite massimo individuale di 3.000 euro su base annua (non spetta invece in caso di rapporto di lavoro subordinato o di pensionato per i mesi di coincidenza tra attività autonoma e di prestazioni di lavoro subordinato o di prestazione pensionistica).

Nel caso in cui l’ammontare della contribuzione dovuta per l’anno 2021 (intesa come debito da versare entro la data ultima del 31 dicembre 2021) sia superiore all’importo dell’esonero il contribuente dovrà procedere al pagamento della differenza contributiva entro la data ultima del 29 dicembre 2021 con le seguenti modalità operative a seconda della categoria del lavoratore autonomo ovvero:

  1. Artigiani e commercianti

    Il versamento della differenza deve essere effettuato entro il giorno 29 dicembre 2021 mediante F24.

    Nota: il contribuente dovrà calcolare la differenza dovuta imputando l’importo di esonero autorizzato alle rate in ordine cronologico (dalla rata n. 1 alla rata n. 3) utilizzando l’applicazione “Calcolo codeline” posta sul Cassetto previdenziale degli Artigiani e Commercianti, utilizzando: l’importo residuo da versare per la singola rata; la causale AF o CF; il numero della rata; l’anno di imposizione 2021; il periodo dal/periodo al, da impostare rispettivamente “01/2021” e “12/2021”.

    Se l’importo dovuto per la rata da versare corrisponde a quanto dovuto originariamente con le rate predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021, possono essere utilizzati i modelli F24 già predisposti e disponibili sul cassetto nella sezione “Posizione assicurativa – Dati del modello F24”.

  2. Contribuenti senza obbligo versamento sul minimale di reddito

    L’eventuale importo residuo da versare sarà quantificato dal contribuente come differenza tra la contribuzione dovuta a titolo di acconto anno 2021 e l’importo di esonero concesso non eccedente il limite massimo di euro 3.000.
    Possono essere utilizzate le codeline predisposte con l’imposizione contributiva di maggio 2021 che identificano i singoli componenti il nucleo aziendale e che possono essere prelevate, a cura del contribuente o di un suo delegato, tramite l’opzione, contenuta nel “Cassetto previdenziale per Artigiani e Commercianti”, “Posizione assicurativa – Dati del mod. F24”.
     

  3. Soggetti iscritti alla Gestione separata

    Il versamento deve essere effettuato compilando il modello F24 utilizzando il codice tributo PXX o P10 a seconda dell’aliquota applicata (24% se soggetto ad altra forma di previdenza obbligatoria o 25,98% se privo di altra forma di previdenza obbligatoria) entro la data ultima del 29/12/2021.
    L’Inps comunica che verrà inviata un’e-mail di comunicazione dell’esito e questo sarà esposto nel “Cassetto previdenziale Gestione separata liberi professionisti” > “Esonero legge 178/2020” (con successivo messaggio saranno date indicazioni per la richiesta di compensazione o a rimborso di eventuali somme versate in eccedenza).
     

  4. Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

    Anche per tali soggetti gli esiti delle domande sono contenute nel “Cassetto Previdenziale Autonomi in Agricoltura”“Comunicazione bidirezionale”“Esonero contributivo art.1, comma 20-22 bis L.178/2020” a decorrere dalla data del 29 novembre 2021.

L’importo autorizzato con riferimento a ciascuna delle tre rate dell’emissione dell’anno 2021 con scadenza nel medesimo anno (I, II e III rata con scadenza rispettivamente, 16 luglio 2021, 16 settembre 2021, 16 novembre 2021) sarà comunicato a mezzo specifica “news individuale”.

Sempre entro il termine ultimo del 29 dicembre 2021 i soggetti interessati dovranno provvedere ai versamenti delle predette rate per la quota eccedente l’importo dell’esonero attribuito alla singola rata, utilizzando le codeline originarie delle rate medesime.

Le eccedenze dei versamenti effettuati per le prime tre rate dell’emissione dell’anno 2021 conseguenti all’applicazione dell’esonero, saranno riportati automaticamente in compensazione nei limiti della capienza delle quattro rate dell’emissione 2021.

Le eventuali eccedenze di versamento rispetto alla capienza potranno essere compensate con la contribuzione da versare alle scadenze future, secondo le consuete modalità.

 

Fonte: Messaggio INPS n. 3974 del 15 novembre 2021.

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 9 dicembre 2021