Esterometro: in scadenza al 30 aprile 2021 la presentazione del primo trimestre 2021

Il 30 aprile scade il termine per presentare l’esterometro relativo al primo trimestre 2021: breve guida all’adempimento.

Esterometro trimestrale: premessa generale

esterometro scadenza 30 aprileA far data dal 1° gennaio 2019 i soggetti passivi stabiliti in Italia devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione Esterometro contenente i dati delle operazioni effettuate con i soggetti esteri, sia comunitari che extracomunitari, esclusi dall’obbligo della fatturazione elettronica.

Nota: l’obbligo di trasmissione dei dati non sussiste anche per quelle operazioni per le quali siano state emesse bollette doganali.

 

Come noto l’esterometro per il primo trimestre 2021 deve essere trasmesso: entro il 30 aprile 2021 mentre le successive scadenze sono le seguenti: 2° trimestre 2021 entro il 2 agosto 2021, 3° trimestre 2021 entro il 2 novembre 2021 e 4° trimestre 2021 entro la data del 31 gennaio 2022.

Nota: si rammenta che a far data dal 01 gennaio 2022 l’esterometro è stato abrogato ai sensi della Legge n. 178/2020 (Legge bilancio 2021) in quanto tutte le operazioni saranno trasmesse con la fatturazione elettronica.

 

Esterometro: le regole generali

L’obbligo di invio della “comunicazione” riguarda tutti i soggetti passivi d’imposta stabiliti nel territorio dello Stato per le operazioni rese o ricevute a o da soggetti non stabiliti in Italia (un soggetto passivo è stabilito nel territorio dello Stato quando è ivi domiciliato o ivi residente, sempreché, in quest’ultimo caso, non abbia stabilito il domicilio al di fuori dell’Italia; rappresenta un soggetto stabilito anche la stabile organizzazione Iva in Italia di un soggetto domiciliato e residente all’estero o in altro paese Ue, limitatamente alle operazioni da essa rese o ricevute (articolo 7, comma 1, lett. d), D.P.R. 633/1972).

Invece, non va considerato come stabilito in Italia, mantenendo lo status di non residente, il soggetto passivo Ue o extra-Ue che in Italia si è “solo” identificato direttamente o ha nominato un rappresentante Iva italiano (ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 3, del Regolamento 282/2011, “il fatto di disporre di un numero di identificazione Iva non è di per sé sufficiente per ritenere che un soggetto passivo abbia una stabile organizzazione in Italia”).

Nota: le operazioni da comunicare sono quelle di cessione di beni e di prestazione di servizi effettuate e ricevute verso e da soggetti non stabiliti nel territorio dello Stato (devono essere trasmesse anche le fatture verso soggetti comunitari non stabiliti ancorché identificati, le fatture ricevute da soggetti comunitari non stabiliti, le autofatture per servizi ricevuti da soggetti extracomunitari, le autofatture per acquisti di beni provenienti da magazzini italiani di fornitori extraUe).

I dati da comunicare all’Agenzia delle Entrate sono i seguenti: a)dati identificativi del cedente/prestatore e del cessionario/committente, la data del documento comprovante l’operazione, la data di registrazione (per i soli documenti ricevuti e le relative note di variazione), il numero del documento, la base imponibile, l’aliquota IVA applicata e l’imposta, oppure la tipologia dell’operazione, se l’operazione non comporta l’annotazione dell’imposta nel documento.

 

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Dal 2020 esterometro trimestrale

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Soggetti obbligati alla comunicazione

Sono obbligati al nuovo adempimento tutti i soggetti passivi Iva stabiliti in Italia (professionisti e imprese residenti in Italia o soggetti esteri con stabile organizzazione in Italia).

 

Soggetti esonerati dalla comunicazione

Trattasi di coloro che sono esonerati dall’obbligo della fatturazione elettronica, a conferma di come l’esterometro e la fatturazione elettronica risultino allineati ovvero:

  1. imprese e i professionisti in regime di vantaggio e quelli che applicano il regime forfetario;
     
  2. i produttori agricoli in regime di esonero ex articolo 34, comma 6, D.P.R. 633/1972.
     
  3. associazioni sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime 389/1991 e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi non superiori a 65.000 euro nell’ambito della propria attività commerciale;
     
  4. coloro che sono tenuti all’invio dei dati delle fatture al Sistema tessera sanitaria (farmacie, medici, veterinari ecc.) per il solo periodo d’imposta 2019 e alle sole fatture i cui dati devono essere trasmessi al Sistema TS.

 

La trasmissione del primo trimestre 2021: punti fondamentali

La trasmissione dei dati avviene esclusivamente in modalità telematica nel rispetto della versione tecnica (1.6.2) tenendo in considerazione che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, è in vigore la nuova versione del Codice Natura delle operazioni (i vecchi codici N2, N3 o N6 sono stati cambiati pena lo scarto del file con codice errore 00448).

 

Ciclo passivo

Occorre ribadire che con riferimento al ciclo passivo le modalità di trasmissione sono invariate e i codici del campo Tipo documento da utilizzare rimangono pertanto gli stessi.

 

Ciclo attivo

In materia di “operazioni attive al fine di evitare l’esterometro occorre emettere la fattura elettronica anche per le operazioni effettuate con controparti non residenti utilizzando il valore “XXXXXXX” e i nuovi “codici natura (N2.1 per le operazioni non soggette a IVA (articoli da 7 a 7-septies del decreto IVA): N2.2 per le operazioni non soggette per altre casistiche; N3.1 per le operazioni non imponibili, per esportazioni; N3.2 per le operazioni non imponibili, per cessioni intracomunitarie; N3.3 per le operazioni non imponibili, per cessioni verso San Marino; N3.4 per le operazioni non imponibili, operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione; N3.5 per le operazioni non imponibili a seguito di dichiarazioni d’intento; N3.6 per le operazioni non imponibili riferite alle altre operazioni che non concorrono al plafond).

Nota: al fine di evitare l’esterometro occorre pertanto emettere la fattura elettronica anche per le operazioni attive effettuate con controparti non residenti.

 

Sanzioni ed esterometro

Le sanzioni previste sono:

  1. omissione o errata trasmissione dei dati tramite esterometro: sanzione amministrativa di 2 euro per ciascuna fattura con limite massimo di 1.000 euro al trimestre;
     
  2. sanzione ridotta alla metà (con massimale di 500 euro): se la trasmissione dei dati omessi/corretti avviene entro i 15 giorni successivi alla scadenza stabilita.

Nota: non è possibile applicare l’istituto del cumulo giuridico.

 

La procedura del ravvedimento operoso

All’esterometro è applicabile l’istituto del ravvedimento operoso di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 472/1997 con le seguenti modalità pratiche:

  1. la violazione può essere regolarizzata inviando la comunicazione (inizialmente omessa/errata);
     
  2. applicando alla sanzione prevista le riduzioni di cui all’articolo 13, comma 1, lett. a-bis) e ss., del D.Lgs. n. 472 del 1997, a seconda del momento in cui interviene il versamento (versare la sanzione con codice tributo 8911 e anno in cui è stata commessa la violazione);
     
  3. invio della comunicazione e versamento della sanzione possono anche non essere contestuali.
 
Tabella ravvedimento

Entro 90 Giorni

 Riduzione sanzione 1/9

Entro il termine della Dichiarazione IVA

Riduzione sanzione 1/8

Entro il termine della Dichiarazione IVA dell’anno successivo

 

Riduzione sanzione 1/7

Oltre il termine della presentazione IVA dell’anno successivo ma entro i termini dell’accertamento

Riduzione sanzione 1/6

Fino alla notifica di un atto impositivo

Riduzione sanzione 1/5

 

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A cura di Celeste Vivenzi

Giovedì 22 aprile 2021