Per il 2021 la comunicazione resta ancora dovuta, su base trimestrale, secondo le modalità già previste in precedenza. Dal 1° gennaio 2022 invece è già prevista una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”).
Esterometro: la comunicazione del 1° TR/21 effettuata entro il 30 aprile 2021
Per le operazioni del 1° trimestre 2021, la comunicazione esterometro deve essere effettuata entro il 30 aprile 2021 (ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento); per il 2021 la comunicazione resta infatti dovuta, su base trimestrale, secondo le modalità già previste in precedenza.
Se vuoi approfondire meglio come funziona questo adempimento vedi: Esterometro: in scadenza al 30 aprile 2021 la presentazione del primo trimestre 2021
Per il futuro invece è intervenuto l’articolo 1, comma 1103, della legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) che ha previsto una revisione della comunicazione dei dati delle operazioni transfrontaliere (cd. “esterometro”), a decorrere dalle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2022.
Puoi approfondire le regole del 2022 anche da qui: Dal 2022 le fatture passive estere transiteranno dal Sistema di interscambio senza esterometro
In particolare, dal 2022, la comunicazione delle operazioni transfrontaliere andrà effettuata avvalendosi del Sistema di Interscambio (SdI), già utilizzato e conosciuto dai contribuenti per la trasmissione delle fatture elettroniche in formato XML.
La comunicazione
La comunicazione, che riguarda i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato (ne sono esclusi i soggetti non stabiliti che si sono identificati direttamente o mediante la nomina di un rappresentante fiscale), concerne i dati relativi alle operazioni effettuate nei confronti di cessionari o committenti non stabiliti nel territorio dello Stato, nonché alle cessioni di beni o prestazioni di servizi eseguite da soggetti che non risiedono o sono privi di stabile organizzazione in Italia.
Dalla comunicazione sono escluse le operazioni per le quali è stata emessa una bolletta doganale (es. importazioni e esportazioni) e quelle per cui è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica mediante Sistema di Interscambio.
Le novità già in vigore
Tuttavia, sono state introdotte novità nella documentazione delle operazioni passive, intercorse con soggetti non stabiliti in Italia, già a decorrere dal 1° gennaio 2021, per effetto delle specifiche tecniche adottate obbligatoriamente da tale data per la fatturazione elettronica via SdI.
In particolare, per quanto concerne gli acquisti che richiedono l’applicazione del meccanismo del cosiddetto “reverse charge esterno”, viene semplificato il processo di integrazione elettronica del documento via SdI.
Il soggetto passivo ha, infatti, la possibilità di generare un documento elettronico contraddistinto da una delle nuove codifiche “TipoDocumento”, vale a dire:
- TD17, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di servizi dall’estero;
- TD18, per l’acquisto di beni intracomunitari;
- TD19, per l’integrazione o autofattura in caso di acquisto di beni da soggetti non residenti ex art. 17 comma 2 del DPR 633/72.
A cura di Vincenzo D’Andò
Lunedì 26 aprile 2021
Informazioni estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico