Credito d’imposta beni strumentali 4.0: non ammessi gli autoveicoli

L’acquisto di un’autobetoniera nel suo complesso non può essere ammesso al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali 4.0 ma è opportuno disgiungere le parti principali che lo compongono, autotelaio targato e betoniera, facendo confluire uno nel credito d’imposta ordinario e l’altro nel credito d’imposta 4.0

Rammentiamo che la Legge di bilancio 2021 (L. 178/2020) propone per il biennio 2021-2022 il credito di imposta per investimenti in beni strumentali, parametrato al costo di acquisto degli stessi.

Il bonus spetta a tutte le imprese residenti nel territorio dello Stato, comprese le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, per investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

L’investimento deve essere realizzato:

  • a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022;
     
  • ossia entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione.

 

Il credito d’imposta erogato è variabile e dipende dal momento in cui gli investimenti sono realizzati.

Ovviamente, il bonus è più sostanzioso per gli investimenti realizzati nel 2021 ovvero sia entro il 30 giugno 2022 con ordine accettato dal fornitore e acconto di almeno il 20% pagato entro il 31 dicembre 2021, rispetto a quelli del 2022.

 

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Credito d’imposta beni strumentali 4.0: interpello 189 del 17 marzo

In buona sostanza, la risposta n° 189 del 17 marzo prende spunto da un’istanza di interpello relativo al credito d’imposta beni strumentali previsto dalla Legge di bilancio 2020.

Poi successivamente, con la Legge di Bilancio 2021 sono state apportate diverse modifiche alla disciplina del credito d’imposta.

Nello specifico, l’impresa istante fa presente che l’acquisto del bene per il quale intende richiedere l’agevolazione è un’autobetoniera o un’autobetoniera con pompa, composto di due parti:

  • autotelaio targato;
  • attrezzatura specifica montata su autotelaio (betoniera o betoniera con pompa).

Secondo l’Istante considerato che la betoniera rientra trai beni di cui all’allegato A della Legge 232/2016, anche l’autotelaio deve essere ad essa attratto ai fini del credito d’imposta.

L’autotelaio, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto.

 

Il parere dell’Agenzia

L’Agenzia fornisce parere contrario alla soluzione presentata dal contribuente dopo aver richiesto supporto al MISE che ha risposto con Circolare prot. n. 388556 del 23.12.2020.

Sostanzialmente l’Agenzia, richiamando la posizione già espressa nella circolare 4/E/2017, ritiene quanto segue:

  • nell’ambito del primo gruppo di beni di cui all’allegato A L. 232/2016, devono intendersi riconducibili, in linea generale, solamente le “macchine” intese ai sensi delle definizioni di cui all’articolo 2, lett. a), della c.d. Direttiva Macchine (“Direttiva 2006/42/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006 relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE“);
  • devono considerarsi esclusi i beni qualificabili come veicoli ai sensi della Direttiva 46/2007/CE (Direttiva quadro per le disposizioni in materia di “omologazione dei veicoli a motore e dei 3 loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli“)

 

credito imposta autoveicoli

 

Pertanto, la misura maggiorata del bonus compete solo alla betoniera; al contrario, la componente “autoveicolo” potrà beneficiare della misura ordinaria del credito d’imposta previsto per i beni diversi da quelli tecnologici.

 Inoltre, l’istante fa presente che la betoniera rientra nella lista dei beni che possono beneficiare dell’iperammortamento di cui all’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232. e dichiara inoltre che la betoniera o betoniera con pompa è dotata di caratteristiche e sensoristica in grado di rispettare i requisiti 5+2 previsti dalla legge indicata. 

Infine dichiara che sebbene il veicolo in argomento non possa usufruire del beneficio in quanto non rientrante espressamente in alcuna delle voci dell’Allegato A della legge 11 dicembre 2016, n. 232è dimostrabile che l’autotelaio, oltre ad essere un bene strumentale, si deve considerare un impianto assolutamente necessario alla realizzazione del prodotto e, pertanto, fruire del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 189, della Legge n.160 del 2019 

 

Il parere del Ministero

Secondo il Ministero:

  • solo alla componente betoniera si applica il credito d’imposta rafforzato (beni materiali 4.0) ossia pari al 40% del costo, per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20% per la quota eccedente i 2,5 milioni, fino al limite massimo di costi ammissibili pari a 10 milioni di euro (comma 189 Legge 160/2019);
     
  • per l’autoveicolo trova comunque applicazione il credito d’imposta ordinario ossia quello pari al 6% del costo sostenuto (comma 188).

 

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A cura di Giovanna Greco

Giovedì 25 marzo 2021