Bonus contributo a fondo perduto Decreto Sostegni: la mini-guida

Il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni consiste nell’erogazione di una somma di denaro o, a scelta irrevocabile del contribuente, la possibilità di utilizzare l’importo spettante come credito d’imposta, a favore di tutti i soggetti che svolgono attività d’impresa, arte o professione e di reddito agrario, titolari di partita IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato. Ecco una guida all’adempimento.

L’art. 1, rubricato “Contributo a fondo perduto in favore degli operatori economici e proroga dei termini per precompilata IVA”, contenuto nel decreto legge 41/2021, meglio conosciuto come il decreto Sostegni, prevede una misura di sostegno per tutte le attività imprenditoriali e professionali con ricavi o compensi 2019 non superiori a 10 milioni di euro, il cui ammontare medio mensile di fatturato/corrispettivi dell’anno 2020 risulta inferiore a quello del 2019, per almeno il 30 per cento.

L’Agenzia delle Entrate ha definito il contenuto, le modalità ed i termini di presentazione dell’istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’art. 1, del D.L. 22 marzo 2021, n. 41 (decreto Sostegni).

contributi a fondo perduto decreto sostegniNel provvedimento è incluso l’istanza con le relative istruzioni, che tuttavia hanno subito alcune importanti correzioni nella giornata successiva, come la possibilità di modificare la scelta riguardo le modalità di fruizione del contributo e la mutata determinazione dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019, in caso di apertura di partita IVA, nel medesimo anno 2019.

Vediamo di analizzare l’importante novità anche con l’ausilio del dossier pubblicato dall’Agenzia delle entrate dal titolo “Contributo a fondo perduto del decreto Sostegni”.

 

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A chi è riconosciuto il contributo a fondo perduto

Il contributo viene riconosciuto ai titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa e di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, ed è commisurato alla diminuzione del fatturato medio mensile verificatasi durante l’intero anno 2020, rispetto all’anno 2019.

contributo fondo perduto decreto sostegni

L’importo del contributo è commisurato alla diminuzione verificatasi confrontando la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 (anno dell’emergenza Covid-19) e la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019 (anno in cui sussistevano condizioni ordinarie).

Sulla base di un’opzione – irrevocabile – che il soggetto richiedente esprime nell’istanza al contributo, l’Agenzia delle entrate eroga l’intero contributo spettante mediante bonifico sul conto corrente intestato (o cointestato) al richiedente o mediante attribuzione di credito d’imposta da utilizzare in compensazione.

 

Contributo escluso da ogni forma di tassazione

Il contributo a fondo perduto è escluso da tassazione, sia per quanto riguarda le imposte sui redditi sia per l’Irap, e non incide sul calcolo del rapporto per la deducibilità delle spese e degli altri componenti negativi di reddito, compresi gli interessi passivi, di cui agli artt. 61 e 109, comma 5, del DPR 917/86, cd. Tuir.

 

I requisiti per beneficiare del contributo

Il contributo a fondo perduto può essere richiesto dai soggetti titolari di partita Iva che svolgono attività di impresa o di lavoro autonomo o che sono titolari di reddito agrario, e che sono residenti o stabiliti in Italia.

Non possono presentare istanza per il riconoscimento del contributo i soggetti che abbiano cessato la partita IVA prima del 23 marzo 2021 e i soggetti che hanno avviato l’attività dal 24 marzo 2021.

I requisiti per beneficiare del contributo sono:

  • il soggetto deve aver conseguito, nell’anno 2019, un ammontare di ricavi o compensi non superiore a 10 milioni di euro.

    Per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, occorre fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni).

Per i soggetti esercenti attività di impresa o di lavoro autonomo, i ricavi a cui fare riferimento sono rispettivamente i ricavi di cui all’art. 85, comma 1, lettere a) e b) del Tuir e i compensi di cui all’art. 54, comma 1, del Tuir.

Per le persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (per esempio, agriturismi, allevamento, eccetera), in luogo dell’ammontare dei ricavi, occorre far riferimento all’ammontare del volume d’affari del modello di dichiarazione IVA 2020 (per l’anno 2019): anche in questo caso, per evitare errori, si fa riferimento all’importo riportato nel campo VE50 della predetta dichiarazione IVA.

  • per ottenere l’erogazione del contributo a fondo perduto è necessario, inoltre, che sia presente uno tra i seguenti requisiti:
    1. importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa all’anno 2020 inferiore almeno del 30% rispetto all’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativi all’anno 2019;
       
    2. attivazione della partita IVA a partire dal 1° gennaio 2019 (anche senza -30%).

Per quanto riguarda la determinazione dei due importi della media mensile relativa agli anni 2019 e 2020, occorre dapprima calcolare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi conseguito in ciascuno dei due anni.

A tal fine, occorre far riferimento alla data di effettuazione delle operazioni di cessione dei beni e di prestazione dei servizi.

Pertanto, per quanto riguarda le fatture immediate, dovrà essere considerata la data della fattura e, per le fatture differite, occorrerà far riferimento alla data dei DDT (cessioni di beni) o dei documenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.

 

fondo perduto decreto sostegni

 

Soggetti a cui non spetta il contributo

Il contributo a fondo perduto non spetta nei seguenti casi:

  • soggetti che hanno attivato la partita Iva successivamente al 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni), con la sola eccezione degli eredi che hanno attivato partita Iva successivamente a tale data per la prosecuzione dell’attività di soggetto deceduto;
     
  • soggetti la cui attività è cessata alla data del 23 marzo 2021 (data di entrata in vigore del decreto Sostegni);
     
  • enti pubblici, di cui all’art. 74 del Tuir;
     
  • intermediari finanziari e società di partecipazione, di cui all’art. 162-bis del Tuir.

 

Ammontare del contributo concesso

L’ammontare del contributo è determinato applicando una diversa percentuale alla differenza tra l’importo della media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e l’analogo importo dell’anno 2019.

Le percentuali previste sono le seguenti:

  1. 60%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 100.000 euro;
     
  2. 50%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 100.000 euro ma non l’importo di 400.000 di euro;
     
  3. 40%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
     
  4. 30%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 di euro;
     
  5. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 5.000.000 di euro ma non l’importo di 10.000.000 di euro.
Il calcolo del contributo deve essere effettuato nel seguente modo:
  1. se la differenza tra la media mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020 e la media mensile dell’anno 2019 è negativa ed è almeno del 30%, a tale importo (preso in valore assoluto) si applica la percentuale prevista in relazione alla fascia dei ricavi/compensi 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore;
     
  2. per i soggetti che hanno attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019: vedi novità, non serve riduzione -30%. Il contributo è determinato applicando alla differenza di fatturato la perceutuale del 60-50-40-30-20% a seconda dell’ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019 (vedi anche istruzioni al modulo, pagina 4).

In presenza dei requisiti richiesti, il contributo è quindi comunque riconosciuto per un importo minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo massimo del contributo è pari a 150.000 euro.

 

Come viene erogato il contributo e modalità di presentazione dell’istanza

Rispetto ai precedenti contributi a fondo perduto, il decreto Sostegni ha introdotto una nuova modalità di erogazione del contributo spettante.

A scelta del beneficiario, l’Agenzia delle entrate può erogare il contributo spettante:

  • mediante accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se il beneficiario è una persona fisica);
     
  • mediante riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile, deve riguardare l’intero importo del contributo spettante e deve essere espressa dal beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.

I contribuenti interessati possono richiedere il contributo a fondo perduto mediante la presentazione di una specifica istanza. Il modello e le relative istruzioni di compilazione (come anticipato nei paragrafi precedenti) sono stati approvati con il provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate, del 23 marzo 2021.

L’istanza deve contenere, innanzitutto, il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nel caso di richiedente diverso da persona fisica ovvero nel caso di richiedente minore o interdetto).

Le istanze per il contributo a fondo perduto possono essere predisposte e inviate all’Agenzia delle entrate a partire dal giorno 30 marzo 2021 e non oltre il giorno 28 maggio 2021.

Per predisporre e trasmettere l’istanza, il soggetto richiedente può avvalersi anche di un intermediario.

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Fonti:

Provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 77923, del 23 marzo 2021

 

Sull’argomento ti invitiamo ad approfondire nei seguenti articoli:

Istanza per contributo a fondo perduto per partita IVA aperta a Marzo 2021 – Risposta al volo

Il nuovo contributo a fondo perduto del decreto Sostegni

 

A cura di Federico Gavioli

Martedì 30 marzo 2021