Contributo a fondo perduto: aspetti generali
A seguito dell’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, gli operatori economici titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività:
- d’impresa, arte o professione;
e:
- di reddito agrario;
che sono stati colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, sussiste la possibilità di procedere il contributo a fondo perduto trasmettendo l’apposita nel periodo dal 30 marzo 2021 al 28 maggio 2021 (salvo proroga).
Tale viene erogato nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.
L’istanza deve necessariamente riportare sia il codice fiscale del soggetto che richiede il contributo (e del suo rappresentante legale, nell’ipotesi di richiedente diverso da persona fisica), sia i dati asserenti il possesso dei requisiti previsti e quelli necessari per individuare l’entità del contributo ritenuto spettante, e specificamente:
- la fascia dei ricavi e/o dei compensi dell’anno 2019;
- gli ammontari della media mensile del fatturato e/o dei corrispettivi degli anni 2019 e 2020;
oltre a indicare la scelta barrando alternativamente:
- la casella inerente all’opzione di accredito sul conto corrente;
oppure:
- la casella relativa all’opzione per il riconoscimento del “credito d’imposta” che può essere utilizzato in compensazione.
Per l’individuazione del contributo a fondo perduto in argomento è necessario verificare che l’entità media mensile del fatturato e/o dei corrispettivi 2020 risulti, come regola, di entità inferiore almeno del 30% dell’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2019.
Dopo aver riscontrato tale condizione, lo stesso deve essere calcolato applicando una specifica percentuale, individuata a seconda dei ricavi o dei compensi 2019, alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e/o dei corrispettivi 2019 e quello del 2020 e cioè:
Percentuale applicabile |
se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 |
60% |
sono inferiori o pari a € 100.000,00; |
50% |
superano € 100.000,00, ma non l’importo di € 400.000,00 |
40% |
superano € 400.000,00, ma non l’importo di € 1.000.000,00 |
30% |
superano € 1.000.000,00, ma non l’importo di 5.000.000,00 |
20% |
superano € 5.000.000,00, ma non l’importo di € 10.000.000,00 |
tenendo presente che, comunque, viene riconosciuto il contributo a fondo perduto per un’entità:
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Questi gli argomenti trattati nell'articolo:
- Operazioni straordinarie e contributo a fondo perduto
- Particolari attività e contributo a fondo perduto
- Esemplificazioni di calcolo dell’entità di contributo a fondo perduto spettante
- Come correggere l’istanza presentata
L'argomento può essere approfondito anche in:
Decreto Sostegni: come determinare il contributo a fondo perduto per i casi particolari
Operazioni straordinarie e contributo a fondo perduto
In relazione ai soggetti «aventi causa» di un’operazione di riorganizzazione aziendale perfezionata nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, si ritiene che è necessario considerare gli effetti di tale evento, sia in relazione alle modalità di determinazione della soglia massima ricavi e/o compensi, sia per quanto concerne il calcolo della riduzione del fatturato.
Gli effetti che dette operazioni hanno sulla determinazione dei predetti requisiti si ritengono dovuti sia alla natura delle medesime che det