Fusione e scissione non producono effetti immediati e uniformi. La decorrenza giuridica e fiscale può variare; tra bilanci, retrodatazioni e dubbi operativi, le operazioni straordinarie nascondono insidie tecniche spesso sottovalutate. Ecco un’analisi per orientarsi tra criticità giuridiche e scelte strategiche.
Effetti giuridici e fiscali di fusione e scissione: il nodo della decorrenza
Volendo far dipartire l’indagine dalla fusione, i relativi effetti, secondo le previsioni dell’art. 2504 c.c., si producono dalla data in cui è eseguita l’ultima delle iscrizioni in aderenza alla regola generale, valida per tutte le modifiche statutarie disposta dall’art. 2436, comma 5, c.c.. Il completamento, quindi, delle forme pubblicitarie determina l’effetto costitutivo dell’operazione. Il comma 2° dell’art. 2504bis consente, ma nel solo caso della fusione per incorporazione, che possa essere stabilita una data successiva.
La versione testuale della norma interdice il differimento della fusione nel caso di fusione propria. Tale limitazione già risalente alla disciplina ante riforma del diritto societario del 2003, trova il suo principale argomento di supporto nel passo della relazione ministeriale al D.Lgs. 16 gennaio 1991, n. 22, richiamato e condiviso da una parte della dottrina, e che testualmente esplicita.
“Arduo, anche da un punto di vista logico, concepire un soggetto giuridico (la società risultante dalla fusione) esistente, in quanto la fusione è stata regolarmente stipulata e resa pubblica, ma privo di patrimonio (in quanto la fusione non ha ancor prodotto i suoi effetti) e, dunque, incapace di fungere da centro di imputazione di responsabilità”.
L’effetto posdatato della fusione
Tale argomento, non viene però, da altra dottrina, inteso come persuasivo, in quanto ritenuto viziato di parziale considerazione, dal momento che l’effetto posdatato va inteso come plenario e relativo a tutti gli effetti della fusione, inclusa la costituzione del nuovo soggetto giuridico che, quindi, non viene ad esistere prima dell’efficacia posdatata della fusione.
In ordine alla postdatazione altra questione controversa è se la relativa clausola debba già risultare presente nel progetto di fusione o in ogni caso approvata dai soci nella relativa delibera o possa essere ritardata su iniziativa dell’organo amministrativo nell’atto di fusione. La tesi prevalente privilegia il rimando alla discrezionalità tecnica e gestoria degli amministratori, in quanto non prevista nel contenuto necessario del progetto e della delibera di fusione.
In ordine poi alla possibile r