Contributo a fondo perduto ex Decreto Sostegni: esempi di casistiche particolari:
Caso 1 – Attività con ricavi e/o compensi nel 2019 non superiori a € 100.000 (con cessione di beni ammortizzabili)
Caso 2 – Attività con ricavi e/o compensi nel 2019 non superiori a € 100.000
Caso 3 – Attività con ricavi e/o compensi nel 2019 superiori a € 100.000 ma inferiori a € 400.000
Caso 4 – Attività con ricavi e/o compensi nel 2019 non superiori a € 100.000 e con decremento o calo di fatturato
Caso 5 – Attività con ricavi e/o compensi nel 2019 non superiori a € 100.000.
Aspetti generali del contributo a fondo perduto
L’art. 1 del D.L. 22 marzo 2021, n. 41, al fine di aiutare gli operatori economici colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19, ha previsto il riconoscimento di un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato che svolgono attività:
- d’impresa, arte o professione;
e:
- di reddito agrario;
tenendo in considerazione, in ogni caso, che lo stesso non riguarda:
- i soggetti che hanno attivato la partita Iva dopo il 23 marzo 2021, a eccezione per l’erede che ha aperto una partita Iva successivamente a tale data per proseguire l’attività del de cuius, titolare di partita Iva prima di tale data;
- i soggetti la cui attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021;
- gli enti pubblici di cui all’art. 74 del Tuir;
- gli intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all’art. 162-bis del Tuir.
Pertanto, per l’individuazione coerente degli operatori economici beneficiari del contributo in argomento si deve tenere in considerazione che il soggetto interessato deve aver conseguito, nell’anno 2019, un’entità di ricavi e/o compensi non superiore a 10 milioni di euro (per le società con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare è necessario fare riferimento al secondo periodo d’imposta precedente a quello in corso al 23 marzo 2021), tenendo in considerazione che:
- il soggetto che pone in essere più attività, il predetto limite dei 10 milioni di euro per l’accesso al beneficio riguarda la somma dei ricavi e dei compensi riferiti a tutte le attività esercitate;
- il contribuente che, oltre all’attività agricola, svolge altre attività commerciali o di lavoro autonomo, deve eseguire la sommatoria del volume d’affari di tutti gli intercalari della dichiarazione Iva relativa al periodo d’imposta 2019;
- il soggetto che non è tenuto alla presentazione della dichiarazione Iva, deve valutare l’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi del 2019;
- l’erede che prosegue l’attività di una persona fisica deceduta, se la prosecuzione risulta avvenuta nel corso dell’anno 2019, deve determinare l’entità dei ricavi e dei compensi dell’anno 2019 con riferimento a entrambe le dichiarazioni dei redditi del deceduto e propria;
- le persone fisiche, le società semplici e gli enti non commerciali titolari di reddito agrario e attività agricole connesse (es.: agriturismi, allevamento, e similari), in luogo dell’ammontare dei ricavi, si deve far riferimento all’ammontare del volume d’affari specificato nel rigo VE50 del modello di dichiarazione Iva 2020 (per l’anno 2019).
Inoltre, si pone in rilievo che, oltre a quanto precisato, il contributo in argomento:
- compete a condizione che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2020, risulti di entità inferiore almeno del 30% rispetto a quello medio mensile dell’anno 2019.
Per procedere all’individuazione corretta dei predetti importi, si deve necessariamente fare riferimento alla data di effettuazione dell’operazione:
- di cessione di beni;
e/o:
- di prestazione dei servizi;
- spetta anche nell’ipotesi di assenza dei requisiti di fatturato di cui sopra ai soggetti che hanno attivato la partita Iva tra il 1° gennaio 2019 e il 31 dicembre 2020, i quali non devono considerare l’entità del fatturato e/o dei corrispettivi la cui data di effettuazione dell’operazione cade nel mese di attivazione della partita Iva e, quindi, devono procedere a conteggiare il fatturato e i corrispettivi con data di effettuazione operazione dal primo giorno del mese successivo all’attivazione della partita Iva (es.: un soggetto che ha attivato la partita Iva il 3 aprile 2019 deve procedere a conteggiare il fatturato e i corrispettivi con riferimento ai mesi da maggio a dicembre 2019).
Per detti soggetti, la riduzione del fatturato e/o dei corrispettivi non è richiesta.
Il richiamo “alla data di effettuazione dell’operazione” determina la necessità di fare riferimento, tenendo presenti le considerazioni suggerite dalle circolari dell’Agenzia delle entrate 13 giugno 2020, n. 15/e e 21 giugno 2020, n. 22, per quanto concerne alla fatturazione:
- immediata, alla data della fattura;
- differita:
- per le cessioni di beni, alla data dei Ddt-documenti di trasporto;
e:
- per le prestazioni di servizio, alla data o dei documenti equipollenti (prestazioni di servizio) richiamati nella fattura.
Ne deriva, di conseguenza, che per il calcolo dell’ammontare complessivo del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 201