La Legge di Bilancio 2021 ha apportato alcune modifiche alla disciplina relativa ai prestiti di 30.000 euro alle PMI. Facciamo chiarezza sulle novità legislative: estensione della platea dei beneficiari, durata dei finanziamenti e tasso d’interesse
Fondo PMI e finanziamento nuovi prestiti di euro 30.000: premessa generale
Come noto il Decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) ha introdotto “un finanziamento” da parte del Fondo PMI con una copertura pari al 100% garantita dallo Stato sui nuovi prestiti di importo non superiore a 30.000 euro e comunque non superiore, alternativamente alle seguenti due opzioni ovvero:
- 25% del fatturato dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000;
- il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro paga dei subcontraenti) dell’ultimo bilancio o ultima dichiarazione o, qualora quest’ultimi non fossero ancora disponibili, da altra idonea documentazione, anche mediante autocertificazione ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 (per le imprese costituite a partire dal 1° gennaio 2019 verranno considerati i costi salariali annui previsti per i primi due anni di attività.
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La legge di Bilancio 2021 e le modifiche ai prestiti di euro 30.000
La Legge n. 178-2020 (Legge di bilancio 2021) ha modificato la disciplina vigente in materia di prestiti di 30.000 euro a favore delle PMI introdotto dal decreto Liquidità (D.L. n. 23/2020) e con lo scopo di fare chiarezza si portano all’attenzione del lettore le novità legislative:
1) Estensione platea beneficiari e proroga della misura
La possibilità di usufruire della garanzia del 100 % sulle operazioni di prestito fino a euro 30.000 è esteso alle società di agenti in attività finanziaria, alle società di mediazione creditizia e alle società disciplinate dal testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia classificate dal codice ATECO K 66.21.00.
La legge di Bilancio 2021 ha disposto la proroga della misura ai fini della richiesta fino alla data del 30 giugno 2021.
Nota: in buona sostanza allo stato attuale possono accedere al prestito i seguenti soggetti:
- piccole e medie imprese;
- persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, comprese le associazioni professionali e le società tra professionisti;
- persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K del codice ATECO (codici 660000, 661000, 661100, 661200, 661900, 661910, 661920, 661921, 661922, 661930, 661940, 661950, 662000, 662100, 662200, 662202, 662203, 662204, 662900, 662901, 662909);
- società che presentano i seguenti codici ATECO: – 66.19.20 – Attività di promotori e mediatori finanzia; – 66.19.21 – Promotori finanziari; – 66.19.22 – Agenti, mediatori e procacciatori di prodotti finanziari; – 66.21.00 – Attività dei periti e liquidatori indipendenti delle assicurazioni.
2) Durata dei finanziamenti
Viene invece estesa da 10 a 15 anni la durata del finanziamento e viene fatto salvo il concetto che prevede che il rimborso non potrà iniziare prima di 24 mesi dalla data di erogazione.
3) Durata dei finanziamenti già concessi
Il prolungamento della durata può essere richiesto anche per i finanziamenti già concessi alla data del 13 gennaio 2021 (circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021).
Nota: i soggetti che hanno già inviato una richiesta di un prestito garantito al 100% con durata 10 anni possono chiedere l’allungamento della durata alle nuove disposizioni nel rispetto delle modalità indicate dalla circolare del Mediocredito Centrale n. 1/2021 (in caso di necessità si consiglia sempre di chiedere alla banca).
4) Tasso di interesse
Secondo la Legge di Bilancio 2021 il tasso di interesse applicato ai finanziamenti non deve essere superiore allo 0,20% aumentato del valore positivo del tasso di Rendistato con durata analoga al finanziamento stesso.
5) Soggetti esclusi dal 2021 dal prestito
A far data dal 1° gennaio 2021 l’accesso al prestito è precluso agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti.
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A cura di Celeste Vivenzi
Lunedì 15 febbraio 2021