Presentazione domande di credito alle banche con copertura del fondo di garanzia Pmi

Al via la presentazione delle domande di credito alle banche con copertura del fondo Pmi: garantiti prestiti fino a 800mila euro e 5 milioni di euro.
Si segnala che, dal 27 aprile, la percentuale di copertura del fondo di garanzia si è spinta fino al 90%, nonché al 100% in alcuni casi che andremo ad esaminare.
Traendo spunto dall’esame della circolare del Medio credito del 27 aprile ci soffermeremo su alcuni aspetti fondamentali tra cui i beneficiari finali del credito, le percentuali di copertura, durata e importo richiesti per le operazioni finanziarie e molto altro…

domande banche fondo garanziaPresentazione domande di credito alle banche: inquadramento

Al via la presentazione delle domande di credito alle banche fino a 800 mila euro per le piccole imprese che fatturano fino a 3,2 milioni di euro e di quelli fino a 5 milioni con fatturato fino a 50 milioni di euro. E’ operativo dal 27 aprile l’innalzamento delle percentuali di copertura del fondo di garanzia al 90%.

Le banche e gli altri intermediari finanziari possono presentare le richieste di garanzia sulla base del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

Tra le novità principali previste dalla recente normativa europea c’è la copertura al 90% per la garanzia diretta richiesta dalle banche e la copertura al 100% per la riassicurazione rilasciata sulle garanzie prestate dai confidi a condizione che non superino il 90% del finanziamento.

Sarà inoltre possibile raggiungere una copertura del 100% su finanziamenti fino a 800 mila euro grazie all’intervento di confidi e altri fondi di garanzia tramite la concessione di garanzie su risorse proprie.

E’ con la circolare del 27 aprile 2020, n. 11 che il Medio credito centrale dà l’avvio dell’operatività ai sensi della sezione 3.2 del Temporary Framework sugli aiuti di Stato della Commissione europea.

In particolare, definisce l’operatività ai sensi degli “Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti” – Punto 3.2 del Quadro temporaneo – per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19.

La circolare definisce l’ammissibilità dei soggetti beneficiari finali, le percentuali di copertura, i requisiti delle operazioni finanziarie in termini di durata e di importo, finalità dell’operazione, caratteristiche delle operazioni di rinegoziazione/consolidamento dei finanziamenti.

Nei casi in cui le caratteristiche di cui sopra non siano soddisfatte, le operazioni ammesse alla garanzia saranno ai sensi del regolamento “de minimis” o ai sensi del regolamento UE 651/2014 in “esenzione”, l’aiuto continuerà ad essere determinato attraverso i vigenti metodi di calcolo dell’equivalente sovvenzione lordo e le stesse potranno essere garantite con percentuali di copertura pari all’80% per la garanzia diretta e al 90% per la riassicurazione a condizione che le garanzie rilasciate dai confidi o dagli altri fondi di garanzia non superino la percentuale massima di copertura dell’80%.

 

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Sintesi

Doppia garanzia

Ricordiamo il decreto legge dell’8 aprile 2020 23 (cd. decreto liquidità) ha introdotto misure urgenti per favorire l’accesso al credito di imprese, lavoratori autonomi, professionisti e per sostenere la continuità aziendale.

E ha anche ampliato le possibilità di utilizzo delle garanzie concesse dallo Stato.

Le garanzie sono erogate attraverso due diversi canali:

  • il fondo di garanzia (articolo 13 del decreto liquidità);
  • la garanzia Sace Spa (articolo 1 del decreto liquidità).

La garanzia può essere richieista se l’impresa:

  • ha sede in Italia;
  • non rientranel perimetro delle imprese in difficoltà alla data del 31.12.2019 e non ha esposizioni deteriorate al 29.02.2020

La Pmi o la MidCap (imprese fino a 499 dipendenti) possono fare ricorso alla garanzia di Sace solo in assenza di risorse disponibili del fondo di garanzia.

L’impresa o un’altra impresa del gruppo con sede in Italia che richiede la garanzia, si impegna a non approvare la distribuzione di dividendi o il riacquisto di azioni nel corso del 2020 e a gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali.

Alle richieste di ammissione alla garanzia del fondo ai sensi del Punto 3.2 del quadro temporaneo, si applicano anche le seguenti misure già operative per le altre richieste di ammissione:

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A cura di Cinzia De Stefanis

Mercoledì 29 aprile 2020

 

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