I soci che effettuano conferimenti in denaro in esecuzione di un aumento di capitale di qualsiasi importo, godono di un credito di imposta del 20% delle somme versate. In questo articolo analizziamo i casi in cui si gode di tale beneficio fiscale e cerchiamo di capire se tale agevolazione è cumulabile con altre.
Ai soci che effettuano conferimenti in denaro, in una o più società, in esecuzione di un aumento di capitale di qualsiasi importo, è riconosciuto un credito di imposta del 20% delle somme versate, in base al quarto comma dell’art. 26 del DL 4/2020.
L’investimento massimo del singolo socio[1], in una o più società, su cui calcolare il credito di imposta non può essere superiore a 2.000.000 di Euro (il credito d’imposta non può quindi superare i 400.000 Euro per singolo investitore) e le azioni o quote così sottoscritte devono essere possedute fino al 31 Dicembre 2023.
La distribuzione di riserve di qualsiasi tipo prima di tale data comporta la decadenza dal credito di imposta e l’obbligo di restituire l’ammontare di esso già utilizzato più gli interessi legali.[2]
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L’investimento Agevolabile
L’investimento, cioè la sottoscrizione dell’aumento del capitale sociale, può essere fatta direttamente dal socio oppure attraverso l’acquisto di quote o azioni di organismi di investimento collettivo del risparmio (OICR, che sono per legge investitori professionali) che non siano a partecipazione pubblica, che siano residenti nel territorio dello Stato e che investano in misura superiore al 50% nel capitale sociale delle imprese di cui all’art. 26 del DL 34/2020, cioè di PMI aventi forma giuridica di società