Il Decreto Rilancio ha introdotto un Fondo per le PMI, allo scopo di sostenere le pmi vittime della crisi in atto. Qual è il rapporto tra obbligazioni sottoscrivibili e aumento di capitale? Quali sono le caratteristiche di tale fondo? Quali le modalità di presentazione dell’istanza?
Il comma 12° dell’art. 26 del DL 34/2020 istituisce il Fondo patrimonio PMI, gestito da Invitalia Spa, finalizzato al sostegno del sistema produttivo italiano attraverso la sottoscrizione entro il 31 Giugno 2021 [1], nei limiti della sua dotazione (4 miliardi di Euro [2] per il 2020 e 1 miliardo di Euro per il 2021) di obbligazioni [3] di nuova emissione emesse dalle società aventi le caratteristiche descritte nel primo paragrafo, per un ammontare massimo pari al minore importo tra tre volte l’aumento di capitale effettuato (di importo minimo 250.000 Euro) e il 12,5% dell’ammontare del totale dei ricavi dell’esercizio 2019.
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Intervento del Fondo Patrimonio PMI: un esempio pratico
Per esempio, se una società ha effettuato un aumento di capitale di 300.000 Euro ed ha un fatturato 2019 pari a 6.000.000 di Euro, l’importo massimo delle obbligazioni sottoscrivibili dal fondo è pari a 750.000 Euro che è l’importo minore fra il triplo dell’aumento di capitale effettuato (3 x 300.000 = 900.000 Euro) ed il 12,5% del fatturato 20219 (6.000.000 x 0,125 = 750.000 Euro).
Le obbligazioni sottoscritte dal fondo possono essere emesse in deroga ai limiti previsti dal 1° comma dell’art. 2412 c.c. (il doppio del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato).
Esse sono emesse ad un valore nominale minimo di 10.000 Euro l’una, non sono frazionabili, sono riservate alla sottoscrizione del Fondo patrimonio PMI senza aggravio di oneri, commissioni e spese a suo carico e sono trasferibili dal gestore (Invitalia) senza il consenso dell’emittente, secondo la normativa applicabile.
Le norme di attuazione di questa misura agevolativa sono dettate dal Decreto Interministeriale del MEF e del MISE del 11 Agosto 2020.
Qualora la società sia beneficiaria di finanziamenti assistiti da garanzia pubblica in attuazione di un regime di aiuto ai sensi del Paragrafo 3.2 della Comunicazione della Commissione Europea recante un “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid -19”, ovvero di aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati in attuazione di un regime di