Fattura elettronica: modificate le modalità di pagamento del bollo e di recupero dell’imposta non versata

Il pagamento dell’imposta avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio. Vediamo meglio i dettagli…

pagamento del bolloPagamento del bollo sulle fatture elettroniche

E’ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020, il decreto del Ministero dell’economia e delle finanze 4 dicembre 2020 recante “Modifiche alle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuazione delle procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata”.

 

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Modifiche alle modalità di pagamento del bollo su fatture elettroniche

Con una modifica all’art. 6 del decreto del Mef 17 giugno 2014, comma 2, si stabilisce che vengono apportate le seguenti modificazioni:

  • il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio;
     
  • il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento è effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare é effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, può procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri può essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.

Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio, l’Agenzia delle entrate, sulla base dei dati in suo possesso, provvede, per ciascun trimestre, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali l’imposta risulta dovuta, mettendo l’informazione a disposizione del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, con le modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura del trimestre; il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, qualora ritenga che, in relazione ad una o più fatture integrate dall’Agenzia delle entrate, non risultino realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo procede, entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno, il cedente o prestatore, o l’intermediario delegato, può procedere alla variazione dei dati comunicati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

In assenza di variazioni da parte del contribuente, si intendono confermate le integrazioni effettuate.

L’Agenzia delle entrate rende noto al cedente o prestatore, o all’intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio in ciascun trimestre solare, calcolata sulla base delle fatture per le quali il cedente o prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta nonché delle integrazioni di cui al periodo precedente, come eventualmente variate dal contribuente.

Detto termine viene prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno.

Il pagamento dell’imposta dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio può essere effettuato per l’ammontare calcolato dall’Agenzia mediante il servizio presente sul sito dell’Agenzia medesima, nell’area riservata del soggetto passivo IVA, con addebito su conto corrente bancario o postale.

Resta salva la possibilità di effettuare il pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche mediante versamento nei modi di cui all’art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con modalità telematiche.

Le fatture elettroniche per le quali è obbligatorio l’assolvimento dell’imposta di bollo riportano specifica la annotazione di assolvimento dell’imposta ai sensi del presente decreto.

L’Agenzia delle entrate può procedere alla verifica dell’imposta di bollo.

Nei casi in cui i dati indicati nelle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio non siano sufficienti ai fini dell’integrazione delle stesse, resta ferma la possibilità da parte dell’Agenzia delle entrate di procedere alla verifica dell’imposta di bollo.

 

Procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e irrogazione delle sanzioni

Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione.

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta e degli interessi.

 

Decorrenza

Le disposizioni del presente decreto si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.

In un articolo avevamo affrontato il tema della casistica di applicazione del bollo==>

 

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A cura di Vincenzo D’Andò

Martedì 22 dicembre 2020

 

Questo intervento è estrapolato dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico

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