Sono state approvate definitivamente le procedure per l’integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente o fornitore non ha assolto l’imposta di bollo. Nel portale “Fatture e Corrispettivi” del sito dell’Agenzia Entrate la procedura informatica da seguire per mettersi in regola…
Ecco le istruzioni per integrare l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Fatture elettroniche e integrazione imposta di bollo: premessa
L’Agenzia delle Entrate ha approvato definitivamente le procedure per l’integrazione delle fatture elettroniche per le quali il cedente o fornitore non ha assolto l’imposta di bollo.
La procedura informatica è disponibile nel portale “Fatture e Corrispettivi” e consente a chi ha dimenticato di assolvere l’imposta di bollo nelle fatture elettroniche di verificare i dati messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate e, se li ritiene corretti, mettersi in regola.
Nel caso in cui, invece, il contribuente Iva, o l’intermediario delegato, ritenga che non siano realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, potrà comunque comunicarlo alle Entrate attraverso lo stesso servizio web dedicato, presente nel portale.
Imposta di bollo nelle fatture
L’applicazione dell’imposta di bollo alle fatture si basa sui seguenti criteri:
- principio generale: di “alternatività” rispetto all’Iva;
- esenzioni: sono disposte ipotesi di esenzione tassativamente individuate;
- importo: la quota non rilevante ai fini Iva deve essere superiore ad € 77,47.
Le modalità di assolvimento del tributo variano in relazione al tipo di fattura che può essere in formato cartaceo o elettronica, quest’ultima diventata obbligatoria, con alcune eccezioni (per esempio i contribuenti forfetari), dal 01/01/2019.
Per l’assolvimento delle imposta di bollo sulle fatture è quindi necessario fare la seguente distinzione:
- Fattura cartacea: può essere assolta o tramite l’apposizione del contrassegno telematico o in forma virtuale soggetta all’autorizzazione dell’Agenzia delle entrate.
- Fattura elettronica: va assolta virtualmente secondo le modalità di cui all’art. 6 del D.M. 17/06/2014
L’art. 6 della Tabella DPR 642/1972 specifica, in applicazione del principio dell’alternatività con l’Iva, gli atti, documenti e registri esenti in maniera assoluta dall’imposta di bollo.
L’esenzione dal tributo sui predetti documenti, sui quali non risulta evidenziata l’Iva, è subordinata al fatto che gli stessi contengano l’indicazione che trattasi di documenti emessi in relazione al pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad Iva.
Pertanto, sono esenti dall’imposta di bollo, ad esempio, le fatture, le ricevute, le quietanze, le note di variazione degli importi addebitati o accreditati, ecc., a condizione che i documenti riguardino il pagamento di importi relativi a cessioni e prestazioni assoggettate ad Iva e riportino l’Iva concernente le operazioni alle quali i documenti si riferiscono.
L’esenzione riguarda soltanto i documenti che scontano l’Iva ovvero quelli per i quali sia effettivamente dovuto il tributo (CM 1/1984).
L’art. 13 della Tariffa del DPR 642/1972 prevede, inoltre, l’applicazione del tributo fisso dell’importo di € 2,00 per i documenti di seguito indicati:
- fatture, note, conti e simili, documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti, anche non sottoscritti, ma spediti o consegnati pure tramite terzi;
- ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pec