L’imposta di bollo sulle fatture si applica nella misura di 2 euro per ogni documento, non è dovuta se la somma non supera euro 77,47.
Il bollo sulle fatture
L’imposta di bollo si applica nella misura di 2 euro per ogni esemplare, per le “fatture, note, conti e simili documenti, recanti addebitamenti o accreditamenti […], ricevute e quietanze rilasciate dal creditore, o da altri per suo conto, a liberazione totale o parziale di una obbligazione pecuniaria”.
L’imposta non è dovuta se la somma indicata nei documenti non supera euro 77,47.
L’imposta di bollo sulle fatture può essere assolta:
- mediante contrassegno (per le sole fatture cartacee)
- con le modalità virtuali (tanto per le fatture cartacee quanto per quelle emesse con sistemi elettronici)
- con le modalità individuate dall’articolo 6 del DM 2014 (per le fatture elettroniche emesse attraverso lo Sdi).
Se ti interessa approfondire meglio le novità puoi consultare altri articoli che CommercialistaTelematico ha pubblicato, ad esempio:
– Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: novità dal decreto Liquidità
– Imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel corso del 2020: scadenze di pagamento
– Il bollo sulle fatture elettroniche e non
Segnaliamo anche che è in arrivo un nuovo decreto che rivede le scadenze per il versamento dell’imposta di bollo: attualmente la scadenza è individuata nel giorno 20 del primo mese successivo alla fine del trimestre solare. Dal 2021 ci sarà un tempo più lungo per adempiere: il versamento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, quindi per il primo trimestre 2021 la scadenza sarà il 31/5/2021. Secondo trimestre: anzichè due mesi dopo, sarà tre mesi dopo. Quindi: primo trimestre 2021 scadenza 31/5/2021; secondo trimestre 2021 scadenza 30/9/2021; terzo trimestre scadenza 30/11/2021; quarto trimestre al 28/2/2022. Tempi più lunghi ancora sono previsti qualora gli importi del trimestre siano inferiori a 250 euro. Aspettiamo il decreto.
Le sanzioni applicabili
Riguardo alla eventuale sanzione applicabile, il paragrafo 7 della circolare n. 16/2015 dell’Agenzia delle Entrate, suddivide in base alle modalità con cui il Bollo è assolto:
– con contrassegno: “1.Chi non corrisponde, in tutto o in parte, l’imposta di bollo dovuta sin dall’origine è soggetto, oltre al pagamento del tributo, ad una sanzione amministrativa dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta ovvero dal cento al cinquecento per cento dell’imposta o della maggiore imposta dovuta” (articolo 25, comma 1, del Dpr n. 642/1972)
– con modalità diverse dal contrassegno: “1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.
==> Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a novanta giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà.
==> Salva l’applicazione dell’articolo13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo” (articolo 13 del Dlgs n. 471/1997).
Se pagamento avviene entro i 30 giorni dalla richiesta dell’Agenzia
L’Agenzia precisa che quest’ultima sanzione, modulata secondo il momento in cui la tardività è rimossa, è comunicata dall’Agenzia con l’eventuale imposta o maggiore imposta, ove dovuta, e agli interessi, ed è ridotta ad un terzo se il contribuente effettua il versamento, regolarizzando la violazione, in caso di omissione, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
L’Agenzia precisa che la sanzione su cui applicare la riduzione di un terzo, in caso di definizione entro trenta giorni dalla comunicazione,è pari:
– al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento
– al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
– all’1% (ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.
Per le fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante il Sistema di interscambio (Sdi) la norma, tra l’altro, prevede che “in caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia comunica al contribuente l’ammontare della sanzione amministrativa dovuta ridotta ad un terzo”. La riduzione ad un terzo si applica alle diverse misure sanzionatorie come individuate dall’articolo 13, comma 1, del Dlgs n. 471/1997.
Se NON avviene il pagamento entro i 30 giorni dalla richiesta
Nel caso contrario, in cui il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dalla richiesta, il competente ufficio dell’Agenzia procede all’iscrizione a ruolo, a titolo definitivo, della sanzione in misura piena, nonché dell’imposta o della maggiore imposta, ove dovuta, e dei relativi interessi.
Ravvedimento operoso del bollo sulle fatture
La sanzione per il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021 mediante Sdi può essere ravveduta?
L’Agenzia ritiene che:
– la sanzione in argomento è ravvedibile (articolo 13 del Dlgs n. 472/1997);
ma attenzione…
– la comunicazione con la quale l’Amministrazione Finanziaria constata la violazione e comunica l’imposta, gli interessi e la sanzione da versare, inibisce il contribuente di avvalersi della facoltà di ravvedersi.
Tutto ciò è stato trattato dall’Agenzia delle entrate nel documento di prassi, consulenza giuridica, n. 14 del 10 dicembre 2020 .
14 dicembre 2020
Vincenzo D’Andò
Queste informazioni sono tratte dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico