Facciamo il punto sui nuovi termini di pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dopo le proroghe introdotte dal Decreto Liquidità a causa dell’emergenza CoronaVirus
La corresponsione dell’imposta di bollo inerente alle fatture elettroniche emesse utilizzando sia lo Sdi-Sistema di Interscambio, sia il cosiddetto “extra-SdI” in ciascun trimestre solare deve avvenire, come regola generale procedurale, entro il giorno 20 del primo mese successivo utilizzando il pagamento telematico con il modello F24.
(Per approfondire…“Imposta di bollo sulle fatture elettroniche: novità decreto fiscale 2020” di Federico Gavioli)
In relazione alle fatture trasmesse mediante SdI, l’entità del tributo dovuto viene calcolato dall’Agenzia delle entrate sulla base delle informazioni in esse contenute e viene segnalato al soggetto passivo all’interno dell’area riservata del portale “Fatture e Corrispettivi”, tenendo presente, in ogni caso, che il servizio permette di modificare quanto proposto, rettificando il numero dei documenti di riferimento.
I termini ordinari per l’anno 2020 risultano così schematizzabili:
Periodo di riferimento |
Termini di versamento |
Primo trimestre 2020 |
20 aprile 2020 |
Primo trimestre 2020 (se imposta dovuta è di entità inferiore a € 250) |
20 luglio 2020 |
Secondo trimestre 2020 |
20 luglio 2020 |
Primo e secondo trimestre 2020 (se imposta dovuta è di entità inferiore a € 250) |
20 ottobre 2020 |
Terzo trimestre 2020 |
20 ottobre 2020 |
Quarto trimestre 2020 |
20 gennaio 2021 |
Analizzando la precedente schematizzazione, si rileva che, per disposto dell’art. 26 del decreto liquidità (che ha modificato il comma 1-bis dell’art. 17 del D.L. 124/2019), la corresponsione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche che risultano emesse nei primi due trimestri dell’anno solare può essere validamente posticipata se l’entità dovuta:
- nel primo trimestre dell’anno, è inferiore a € 250,00, il termine viene prorogato a quello operativo per il secondo trimestre (cioè entro il 20 luglio, anziché entro il 20 aprile);
- nei primi due trimestri dell’anno, è inferiore a € 250,00, il termine viene prorogato a quello operativo per il terzo trimestre (cioè entro il 20 ottobre, anziché entro il 20 aprile e il 20 luglio).
Tale agevolazione si rende applicabile per i pagamenti dovuti con decorrenza dal primo trimestre 2020, tenendo presente, salvo variazioni future, che i termini per la corresponsione dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche che vengono emesse nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno sono rimasti invariati.
A cura di Giancarlo Modolo
Giovedì 2 luglio 2020