Il Decreto fiscale 2020 introduce una specifica procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente per individuare il quantum dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche. Vediamo in che cosa consiste.
Novità dal 2020 per l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il Decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio 2020 dispone novità in materia di imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
L’art. 17, del cd. Decreto fiscale 2020, veicolato nel D.L. 26 ottobre 2019, n. 124, pubblicato sulla G.U. n. 252 del 26 ottobre 2019, prevede una nuova procedura di comunicazione tra Amministrazione e contribuente.
Lo scopo è individuare l’importo dovuto nel caso di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.
L’amministrazione finanziaria deve comunicare con modalità telematiche al contribuente l’ammontare dell’imposta da versare nonché delle sanzioni per tardivo versamento e degli interessi.
Viene, altresì, ridotta la misura delle sanzioni dovute.
Come funziona l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche
Il Decreto crescita 2019, veicolato nel decreto legge 34/2019, ha previsto novità in merito all’imposta di bollo sulla fatturazione elettronica che, tra l’altro, era stato oggetto di modifiche da parte del legislatore pochi mesi fa.
Va ricordato che il decreto ministeriale 28 dicembre 2018, pubblicato nella G.U. n. 5 del 7 gennaio 2019, ha modificato, con decorrenza dal 1° gennaio 2019, l’articolo 6, comma 2, del Decreto ministeriale 17 giugno 2014, regolante l’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti, stabilendo che:
“Il pagamento dell’imposta relativa agli atti, ai documenti ed ai registri emessi o utilizzati durante l’anno avviene in un’unica soluzione entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.
Il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse in ciascun trimestre solare è effettuato entro il giorno 20 del primo mese successivo.
A tal fine, l’Agenzia delle entrate rende noto l’ammontare del