Testo integrale Decreto-legge 26/10/2019 n. 124 – manovra fiscale 2020

Semplificazioni fiscali: registri IVA, LI.PE., dichiarazione annuale IVA sarà tutto predisposto dall’Agenzia delle Entrate; nuovo limite all’utilizzo del contante a 2.000 euro dall’1/7/2020; riapertura termini rottamazione-ter delle cartelle esattoriali; nuovi limiti “manette agli evasori”; credito d’imposta per recupero commissioni su carte di credito… tante le novità introdotte dalla Manovra fiscale 2020

NdR: la LEGGE 19 dicembre 2019, n. 157 ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge
26 ottobre 2019, n. 124: clicca QUI per consultare il testo coordinato della legge di conversione

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Manovra fiscale 2020

Trattandosi di una norma che andrà a modificare nella pratica il modo di agire di tantissime persone (una per tutte: utilizzo del contante vietato dai 2.000 euro – a partire da 1/7/2020), riteniamo utile pubblicare subito il Testo integrale del

DECRETO-LEGGE 26 ottobre 2019, n. 124

Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili.  (GU n.252 del 26-10-2019 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 27/10/2019

[nel PDF più sotto il testo integrale del D.L. 124]–>

Art. 16: registri IVA, LI.PE., dichiarazione annuale IVA sarà tutto predisposto dall’Agenzia delle Entrate

1. All’articolo 4 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, il comma 1 e’ sostituito dai seguenti: “1. A partire dalle operazioni IVA effettuate dal 1° luglio 2020, in via sperimentale, nell’ambito di un programma di assistenza on line basato sui dati delle operazioni acquisiti con le fatture elettroniche e con le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere, nonche’ sui dati dei corrispettivi acquisiti telematicamente, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione dei soggetti passivi dell’IVA residenti e stabiliti in Italia, in apposita area riservata del sito internet dell’Agenzia stessa, le bozze dei seguenti documenti: a) registri di cui agli articoli 23 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633; b) comunicazioni delle liquidazioni periodiche dell’IVA.
1-bis. A partire dalle operazioni IVA 2021, oltre alle bozze dei documenti di cui al comma 1, lettere a) e b), l’Agenzia delle entrate mette a disposizione anche la bozza della dichiarazione annuale dell’IVA.”.


Art. 18
Modifiche al regime dell’utilizzo del contante: da 1/7/2020 il limite passa a 2.000 euro

1. Al decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all’articolo 49, dopo il comma 3, e’ aggiunto il seguente: “3-bis. A decorrere dal 1° luglio 2020 e fino al 31 dicembre 2021, il divieto di cui al comma 1 e la soglia di cui al comma 3 sono riferiti alla cifra di 2.000 euro. A decorrere dal 1° gennaio 2022, il predetto divieto e la predetta soglia sono riferiti alla cifra di 1.000 euro.”;
b) all’articolo 63, dopo il comma 1-bis, e’ aggiunto il seguente: “1-ter. Per le violazioni commesse e contestate dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 2.000 euro. Per le violazioni commesse e contestate a decorrere dal 1° gennaio 2022, il minimo edittale, applicabile ai sensi del comma 1, e’ fissato a 1.000 euro.”.

 

Art. 22 Credito d’imposta su commissioni pagamenti elettronici: recupero delle commissioni pagate attraverso un credito d’imposta del 30%

1. Agli esercenti attivita’ di impresa, arte o professioni spetta un credito di imposta pari al 30 per cento delle commissioni addebitate per le transazioni effettuate mediante carte di credito, di debito o prepagate emesse da operatori finanziari soggetti all’obbligo di comunicazione previsto dall’articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
2. Il credito d’imposta di cui al comma 1 spetta per le commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali dal 1° luglio 2020, a condizione che i ricavi e compensi relativi all’anno d’imposta precedente siano di ammontare non superiore a 400.000 euro.
3. L’agevolazione di cui al presente articolo si applica nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea per gli aiuti de minimis, del regolamento (UE) 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore agricolo, e del regolamento (UE) 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea agli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
4. Il credito d’imposta e’ utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo a quello di sostenimento della spesa e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d’imposta successivi fino a quello nel quale se ne conclude l’utilizzo. Il credito d’imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell’imposta regionale sulle attivita’ produttive e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, recante testo unico delle imposte sui redditi.
5. Gli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento di cui al comma 1 trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate le informazioni necessarie a controllare la spettanza del credito d’imposta.
6. Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro sessanta giorni dall’entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i termini, le modalita’ e il contenuto delle comunicazioni di cui al comma 5.

 

Art. 37 Riapertura del termine di pagamento della prima rata della definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge n. 119 del 2018: la rottamazione TER 
[vedi sull’argomento: La rimessione in termini degli omessi o tardivi versamenti della Rottamazione Ter ]

1. La scadenza di pagamento del 31 luglio 2019 prevista dall’articolo 3, comma 2, lettere a) e b), 21, 22, 23 e 24, del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136, e’ fissata al 30 novembre 2019.

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Queste sono solo alcune delle nuove disposizioni introdotte dal Decreto Legge collegato alla Legge di Bilancio 2020, la cosiddetta “Manovra 2020”, vedi qui sotto il testo integrale del Decreto, che è in vigore dal 27/10/2019 e che dovrà poi essere convertito in legge (e lo sarà con modificazioni) entro i prossimi 60 giorni giorni.

 

 

 

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