La rimessione in termini degli omessi o tardivi versamenti della Rottamazione Ter

Facciamo il punto sulla Rottamazione Ter: il decreto fiscale tanto atteso sta per rimettere in termini i contribuenti che non hanno versato gli importi dovuti entro il 31 luglio scorso.
In questo articolo facciamo il punto su chi ne può beneficiare e quali sono gli effetti per quanto riguarda la sospensione delle procedure esecutive.

 

rottamazione ter riapertura termini versamentiIl Decreto Legge approvato dal Consiglio dei Ministri e collegato alla Manovra economica 2020 interviene anche sulla cd. “pace fiscale“.

Risultano così rimessi in termini i contribuenti che non hanno versato gli importi dovuti entro il 31 luglio scorso.

Viene così offerta loro una chance in più in modo da evitare la decadenza dai benefici fiscali.

 

La riapertura dei termini per il versamento: nuova scadenza al 2 dicembre

 

La misura riguarda i contribuenti che hanno presentato l’istanza della rottamazione ter entro il 30 aprile 2019.

La riapertura dei termini per effettuare il versamento scaduto alla predetta data riguarda anche i contribuenti che hanno presentato l’istanza di rottamazione bis, che avessero o meno rispettato la scadenza del 7 dicembre 2018. 

In tutti questi casi, l’omesso versamento del 31 luglio può essere effettuato entro il 2 dicembre prossimo.

 

Chi può beneficiare della rimessione in termini

 

A tal proposito deve essere ricordato che i contribuenti che hanno versato entro la data del 7 dicembre 2018 le rate scadute nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018, rientravano automaticamente nella rottamazione ter, con diritto a versare le somme residue in dieci rate, con scadenza il 31 luglio ed il 30 novembre di ogni anno.

Il decreto si è ora preoccupato di coloro che hanno saltato la prima rata e, per effetto della previsione del Decreto Legge sono stati rimessi nei termini.

In realtà, il nuovo termine fissato dal Decreto Legge sarebbe coincidente con il 30 novembre 2019, ma risulta ulteriormente differito in quanto tale data cade di sabato, cioè in un giorno che ai fini degli sportelli bancari è considerato festivo.

L’importo da versare è rimasto invariato. Si può dunque utilizzare lo stesso bollettino ricevuto o consegnato dall’Agenzia delle entrate Riscossione.

 

Rientrano nell’ambito della previsione del Decreto Legge in rassegna anche i contribuenti che hanno versato in ritardo la rata scaduta il 31 luglio scorso.

In tale ipotesi nessun ulteriore adempimento dovrà essere effettuato. In buona sostanza la rimessione in termini opera automaticamente.

 

Sospensione delle procedure esecutive

Il decreto non disciplina l’ipotesi dell’eventuale avvio di procedure esecutive in corso a seguito dell’omesso versamento della rata scaduta.

A tal proposito deve osservarsi che, dopo l’avvenuta pubblicazione del decreto che prevede la rimessione in termini, le procedure esecutive devono essere automaticamente sospese.

 

Sanatoria valida per i versamenti entro il 9 dicembre

Anche con riferimento al nuovo termine del 2 dicembre, si applica la “sanatoria” dei ritardi non superiori a cinque giorni.

Tale periodo di “tolleranza” riguarda tutte le rate, quindi anche la prima, secondo quanto previso dall’art. 3, comma 14 – bis del D.L. n. 119/2018.

Il versamento potrebbe così essere effettuato entro il 7 dicembre, ma che cade di sabato e quindi è possibile beneficiare dell’ulteriore differimento al giorno 9 successivo.

 

L’Agenzia delle Entrate-Riscossione invierà ai debitori contribuenti una comunicazione riferita alla riapertura dei termini della Rottamazione ter.

Si tratta dell’unica misura relativa alla “pace fiscale”. Come ampiamente annunciato, anche a causa del nuovo Esecutivo, non sono attese nuove ed ulteriori misure aventi ad oggetto la riduzione delle sanzioni o la possibilità di rateizzare i termini tributari pregressi.

 

 

A cura di Nicola Forte

Venerdì 25 Ottobre 2019