Calcolo imposta di bollo su fatture elettroniche – Risposta al volo

In vista della scadenza del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche, ci sono dubbi per le fatture segnalate in elenco B riportanti esclusioni dalla base imponibile IVA. Vediamo perchè il Fisco non le conteggia

DOMANDA

imposta bollo fatture elettronicheSul portale Fatture e Corrispettivi l’Agenzia delle Entrate mi ha messo a disposizione la lista delle fatture per le quali è dovuto il bollo di 2 euro, suddivisa in elenco A ed elenco B.

L’elenco A contiene le fatture dove avevo già indicato l’obbligo del bollo, ma nell’elenco B, che dovrebbe contenere quelle in cui il bollo è dovuto, ma io non l’ho segnalato, come mai non vengono conteggiate dall’ADE le fatture con il codice natura N1 corrispondente agli importi esclusi dalla base imponibile ai sensi dell’art. 15, DPR 633/72?

 

RISPOSTA

È vero, l’art. 15 DPR 633/72 (N1) non viene ripreso dall’Agenzia Entrate nell’elenco B, che riprende solo l’art. 2 del medesimo DPR (N2.2 – Operazioni non soggette – altri casi).

Ci sono interpretazioni (in primis il Notariato) che indicano non soggette a bollo le anticipazioni in nome e per conto in quanto l’art. 6 della tabella “Allegato B” al DPR 642/72 dei documenti esenti in modo assoluto recita:

“Fatture ed altri documenti di cui agli articoli 19 e 20 della tariffa riguardanti il pagamento di corrispettivi di operazioni assoggettate ad imposta sul valore aggiunto” (rectius “imponibili”).

Le restituzioni delle anticipazioni in nome e per conto, quando lo sono realmente, non sono “corrispettivi”, ma rimborsi di anticipazioni finanziarie che sono però solitamente legate ad operazioni (compensi) soggette ad IVA e la circostanza ne determina l’esclusione dall’applicazione del tributo (art. 6, comma 2).

Diverso è il caso delle operazioni fuori campo di applicazione dell’IVA o non soggette (art. 2, 3, 4 e 5 del DPR 633/72) e quindi estranee al concetto base del tributo, che sono differenti da quelle dell’art. 15 che vengono invece definite dalla normativa IVA quali Operazioni esluse dalla base imponibile, evidentemente in quanto facenti parte di una operazione che vi è inclusa.

Sono assoggettate a bollo infatti le operazioni “esenti”  e quelle “non imponibili”, con l’eccezione prevista dall’art. 15 della tabella “Allegato B” per le operazioni relative alle esportazioni (art 8, c. 1, lett. a) e b), DPR 633/72) dove, a conferma dell’assunto, sono esonerate dal bollo anche le anticipazioni fatte allo spedizioniere (escluse art. 15 – N1) per le spese da sostenere nell’interesse dell’impresa.

Se però l’art. 15 (N1) è stato erroneamente indicato in fattura in luogo dell’art. 2 (N2.2) oppure si tratta di una operazione art. 15, senza però essere un’anticipazione legata ad una prestazione imponibile, e non è stato flaggato il bollo in fattura, è il contribuente che lo deve autonomamente aggiungere nell’elenco B.

L’Agenzia delle entrate presumibilmente non lo riprende nell’elenco B perché la quasi totalità degli importi fatturati art. 15 sono anticipazioni in nome e per conto legate ad operazioni imponibili e costringerebbe il contribuente a togliere dall’elenco un numero considerevole di fatture.

Restiamo comunque in attesa di spiegazioni del reale motivo da parte del Fisco, se vorrà darcele in tempi brevissimi visto che le correzioni all’elenco B vanno fatte entro il 30 aprile.

Ricordo anche che il riaddebito di contrassegni per imposta bollo o per il contributo unificato o per diritti amministrativi e quelli pagati con bollettini postali intestati al professionista non sono esclusi art. 15 (N1), ma sono non soggetti art. 2 (N2.2) perché chi li acquista o li paga a suo nome riaddebitandoli al cliente, li deve documentare come costo con la ricevuta del tabaccaio o il bollettino postale e fatturarli come rimborso (compenso/ricavo).

Sono esclusi art. 15 DPR 633/72 solo se pagati dal professionista mediante F23 o F24 intestato al cliente (anticipando i soldi o con addebito sul c/c dell’intermediario) o quelli presenti sulla ricevuta del Registro Imprese, che è a nome del cliente, anche se addebitati sul conto Telemaco del professionista.

 

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A cura di Giuseppe Zambon

Mercoledì 21 aprile 2021