Imposta di Bollo su fatture elettroniche 2021: novità per il versamento – parte prima

Facciamo il punto sull’assolvimento dell’imposta di bollo relativa alle fatture elettroniche 2021: le scadenze di versamento (con particolare attenzione al 30 Settembre); la liquidazione dell’imposta di bollo tramite procedura automatizzata; l’integrazione e correzione delle fatture emesse…

L’Agenzia Entrate interviene sull’imposta di bollo su fatture elettroniche per il 2021

versamento imposta bollo fatture elettroniche 2021L’Agenzia Entrate, oltre a prevedere nuovi termini per il versamento dell’imposta di bollo, ha definito le modalità tecniche per:

  • l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio (SdI) per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo;
     
  • la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore o dell’intermediario delegato;
     
  • l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle Entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta.
 
Questi gli argomenti qui trattati:

 

***

 

Il versamento dell’imposta di bollo

L’art. 1 del DM del 4.12.2020, modificando l’art. 6, comma 1 del DM del 17.6.2014, ha ridefinito i termini per il versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche.

Pertanto, se fino al 31.12.2020 il bollo sulle fatture elettroniche emesse doveva essere versato entro il giorno 20 del mese successivo alla chiusura del trimestre, dal 1.1.2021 l’imposta in questione dovrà essere assolta con la seguente modalità:

  • primo, terzo e quarto trimestre entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre;
     
  • secondo trimestre entro il 30.9, ovvero entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Osserviamo, però, che a questa regola generale sono state ammesse alcune eccezioni. In particolare, quando l’ammontare del bollo dovuto sulle fatture elettroniche:

  • nel primo trimestre non supera € 250, il versamento dell’imposta deve essere effettuato entro il 30.9, ovvero entro il termine di pagamento del bollo del II trimestre;
     
  • nel primo e nel secondo trimestre dell’anno non supera € 250, il bollo sulle fatture elettroniche può essere pagato entro il 30.11, ovvero entro il termine di pagamento previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre.

Di seguito una tabella di riepilogo.

Termini di versamento dell’imposta di bollo

Periodo di riferimento

Termini di versamento

I trimestre

Pagamento entro il 31.5 se l’imposta di bollo del I trimestre è superiore a € 250.

Pagamento entro il 30.9 se l’imposta di bollo del I trimestre non è superiore a € 250.

Pagamento entro il 30.11 se l’imposta di bollo del I e del II trimestre non è complessivamente superiore a € 250.

II trimestre

Pagamento entro il 30.9.

Pagamento entro il 30.11 se l’imposta di bollo del I e del II trimestre non è complessivamente superiore a € 250.

III trimestre

Pagamento entro il 30.11. Termine che coincide con il pagamento del bollo delle fatture elettroniche del primo e del secondo trimestre di ammontare complessivo inferiore a € 250.

IV trimestre

Pagamento entro il 28.2

 

Liquidazione dell’imposta di bollo tramite procedura automatizzata

Con l’art. 12-novies del DL n. 34/2019 il Legislatore ha stabilito che ai fini del calcolo dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate, con decorrenza 1.1.2020, integra le fatture elettroniche inviate attraverso il SdI che non riportano l’annotazione dell’assolvimento del bollo, servendosi di procedure automatizzate.

Successivamente, l’art. 143, comma 1 del DL n. 34/2020 ha rinviato l’adozione di queste procedure automatizzate al 1.1.2021.

 

L’integrazione delle fatture

La nuova versione dell’art. 6, comma 2 del DM 17.6.2014, così come modificato dall’art. 1, comma 1 del DM 5.12.2020, prevede che per le fatture elettroniche inviate tramite il SdI, l’Ufficio, sulla base dei dati in suo possesso, provvede ad integrare, per ciascun trimestre, le fatture elettroniche prive dell’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, mettendo i propri dati a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato entro il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre.

A tal fine come riportato nel provvedimento n. 34958 del 4.2.2021 l’Agenzia delle Entrate:

predispone due distinti elenchi, contenenti gli elementi identificativi, rispettivamente:

  1. delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);

  2. delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

Nello stesso provvedimento viene, inoltre, precisato che gli elenchi in questione:

sono resi disponibili al cedente/prestatore, o al suo intermediario delegato, mediante un apposito servizio web all’interno dell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi nel sito internet dell’Agenzia delle entrate, entro il giorno 15 del primo mese successivo alla chiusura di ogni trimestre solare”.

 

Variazione delle fatture elettroniche

Quando il cedente/prestatore, ovvero l’intermediario delegato ritiene che per una o più fatture integrate dall’Agenzia delle Entrate non si sono realizzati i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, lo stesso può procedere alla variazione dei dati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre.

Diversamente, per le fatture elettroniche del II trimestre inviate tramite il SdI, il cedente/prestatore o l’intermediario delegato può modificare i dati comunicati entro il 10.9 dell’anno di riferimento.

Nel citato provvedimento n. 34958/2011 viene, inoltre, chiarito che le fatture elettroniche dell’Elenco B, per le quali non si ritengono soddisfatti i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo, possono essere modificate spuntando gli estremi delle singole fatture.

In pratica, il cedente/prestatore, ovvero l’intermediario delegato può agire:
  • in modalità puntuale, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di operare direttamente sulla tabella che riporta l’elenco delle fatture elettroniche selezionate dall’Agenzia;
     
  • in modalità massiva, utilizzando la funzionalità del servizio web che consente di effettuare il download del file xml dell’Elenco B e il successivo upload del medesimo file modificato, secondo le specifiche tecniche allegate al presente provvedimento”.

Segnaliamo, infine, che:

  • entro i termini stabiliti è possibile variare più volte l’Elenco B, ma solo l’ultima modifica operata “è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare”;
     
  • non possono essere eseguite modifiche oltre la data di effettuazione del pagamento;
     
  • in assenza di variazioni i dati comunicati dall’Ufficio s’intendono accettati dal contribuente.

 

La comunicazione dell’imposta di bollo

Entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’Agenzia delle Entrate con modalità telematica comunica al cedente/prestatore o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il SdI in ciascun trimestre solare. Ammontare complessivo che viene calcolato tenendo conto:

  • delle fatture per le quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo;
     
  • delle integrazioni eventualmente operate dal contribuente.

Come già evidenziato, il termine in questione è prorogato al 20.9 dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche del II trimestre inviate tramite il SdI.

 

Il pagamento dell’imposta di bollo

Come precisato dal provvedimento n. 34958/2021 il pagamento dell’imposta di bollo può essere eseguito:

  • utilizzando l’apposita funzionalità di addebito in conto corrente disponibile nel servizio web, che prevede obbligatoriamente il pagamento dell’intero importo determinato dall’Agenzia delle entrate”;
     
  • in modalità telematica tramite modello F24

Tramite il servizio web il contribuente può, inoltre:

  • verificare i pagamenti effettuati;
     
  • ravvedere i pagamenti non effettuati nei termini stabiliti. Il servizio web permette, infatti, di calcolare automaticamente in base ai giorni di ritardo le sanzioni e gli interessi

Segnaliamo, infine, che lo stesso servizio web rilascia una prima ricevuta a conferma dell’inoltro della richiesta di addebito e una seconda ricevuta con l’esito del pagamento. Entrambe le ricevute possono essere consultate dal cedente/prestatore o dall’intermediario delegato.

Di seguito una tabella di riepilogo.

Periodo

Integrazione

Variazione

Comunicazione imposta dovuta

Versamento

I trimestre

Entro il 15.4

Entro il 30.4

Entro il 15.5

Entro il 31.5

II trimestre

Entro il 15.7

Entro il 10.9

Entro il 20.9

Entro il 30.9

III trimestre

Entro il 15.10

Entro il 31.10

Entro il 15.11

Entro il 30.11

IV trimestre

Entro il 15.1

Entro il 31.1

Entro il 15.2

Entro il 28.2

 

Imposta di bollo non versata e relative sanzioni

In linea con quanto stabilito dall’art. 12-novies del DL n. 34/2019, l’art 2, comma 1 del DM del 4.12.2020 prevede che:

Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle Entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio…comunica al contribuente, con modalità telematiche, l’ammontare dell’imposta, della sanzione amministrativa dovuta ai sensi dell’art. 13, comma 1, del Dlgs n. 471/ 1997, ridotta ad un terzo, nonché degli interessi dovuti fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione……

Come precisato, inoltre, dal provvedimento n. 34958/2021 la comunicazione in questione:

  • viene inoltrata al domicilio digitale registrato nell’elenco INIPEC, di cui all’art. 6-bis del DL n. 82/2005;
     
  • riporta:
     

    1. codice fiscale, denominazione, cognome e nome del cedente /prestatore;
       
    2. numero identificativo della comunicazione, anno d’imposta e trimestre di riferimento;
       
    3. codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24, in caso di versamenti collegati all’anomalia segnalata;
       
    4. gli elementi informativi relativi all’anomalia riscontrata;
       
    5. l’ammontare dell’imposta, della sanzione nonché degli interessi dovuti.

 

Il ravvedimento operoso

Nella consulenza giuridica n. 14/2020 l’Ufficio ha specificato che il contribuente può usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni dalla comunicazione resa dall’agenzia delle Entrate. In tal caso la riduzione di 1/3 della sanzione è pari:

  • al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
     
  • al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
     
  • a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Si ricorda, tuttavia, che l’istituto del ravvedimento operoso viene precluso al contribuente in caso di invio da parte dell’Agenzia delle Entrate della comunicazione con la quale viene constatata la violazione e vengono contestualmente comunicati: imposta, sanzione e relativi interessi.

 

Iscrizione a ruolo

Il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi quando:

  • il contribuente non provvede a pagare in tutto o in parte le somme dovute;
     
  • entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme, ricalcolate in base ai chiarimenti resi dal contribuente, questi non regolarizza la sua posizione.

 

Fonte: Provvedimento Agenzia Entrate n. 34958 del 4.2.2021

 

Sull’argomento Ti suggeriamo di leggere anche:

Bollo sulle fatture elettroniche: le nuove modalità di assolvimento

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Tenuta di libri e registri contabili: come influisce sull’imposta di bollo

Calcolo imposta di bollo su fatture elettroniche – Risposta al volo

Nuove modalità d’integrazione dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche

 

A cura di Alessandro Marcolla

Giovedì 15 luglio 2021

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

Abbonamento annuale Circolari Settimanali

Circolare Settimanale Commercialista Telematico

per i clienti dello studio

Abbonandoti per un anno alle Circolari Settimanali, ogni settimana riceverai comodamente nella tua casella di posta elettronica una circolare con tutte le novità dei 7 giorni precedenti e gli approfondimenti di assoluta urgenza.

Le circolari settimanali sono in formato Word per essere facilmente modificabili con il tuo logo ed i tuoi dati e girate ai clienti del tuo studio.

SCOPRI DI PIU’ >