Sono disponibili i nuovi servizi con cui verificare le fatture emesse per le quali non è stato indicato il bollo dovuto: il contribuente, dopo aver controllato se il bollo è dovuto oppure no, conferma ovvero nega quanto indicato dall’Agenzia e procede con il pagamento dell’imposta dovuta per il trimestre di competenza. Dedichiamo una guida analitica alla gestione del pagamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche dopo le novità entrate in vigore per il 2021
Fatture elettroniche: l’imposta di bollo
D.M. 4.12.2020
Il Mef ha riscritto l’art. 6 comma 2 del D.M. 17.06.2014 prevedendo dall’1.1.2021 i seguenti nuovi termini per il versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche:
- primo, terzo e quarto trimestre solare: entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo (31 maggio/30 novembre/28 febbraio) in luogo del giorno 20 del mese successivo (20 aprile/20 ottobre/20 gennaio);
- secondo trimestre solare entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo (30 settembre) in luogo del giorno 20 del mese successivo (20 luglio).
Si ha in sostanza uno slittamento dal 20 del mese successivo alla fine del secondo mese successivo con la “solita” proroga di fine agosto dove la scadenza del secondo trimestre che sarebbe caduta il 31 agosto slitta al 30 settembre.
E’ stata poi confermata la semplificazione introdotta dall’art. 17 D.L. 124/2019 (poi modificato dall’art. 26 D.L. 23/2020) secondo cui l’obbligo può decorrere solo dal trimestre in cui si supera la soglia di € 250 di imposta dovuta cumulata fin dall’inizio dell’anno.
In particolare:
- se nel primo trimestre non è stata superata la soglia di 250 € il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria (31 maggio) può pagare entro il termine previsto per il versamento del secondo trimestre (30 settembre);
- se dalla somma dei primi due trimestri la soglia di 250 € non è ancora stata raggiunta, il Bollo può essere versato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre (30 novembre)
Restano ferme le ordinarie scadenze per i versamenti dell’imposta di bollo dovuta per le fatture elettroniche emesse nel:
- 3° trimestre solare dell’anno: dovuto al 30/11;
- 4° trimestre solare dell’anno: dovuto al 28/02 anno successivo.
CALENDARIO PAGAMENTO IMPOSTA DI BOLLO |
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Scadenza |
termine fino al 31.12.2020 |
Nuovo termine dal 1.1.2021 |
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1° Trimestre |
> 250 € |
20 aprile |
31 maggio |
=< 250 € |
20 luglio (termine 2° trimestre) |
30 settembre (termine 2° trimestre) (*) |
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2° trimestre oppure 1° trimestre + 2° trimestre |
> 250 € |
20 luglio |
30 settembre |
=< 250 € |
20 ottobre (termine 3° trimestre) |
30 novembre (termine 3° trimestre) |
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3° trimestre |
20 ottobre |
30 novembre |
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4° trimestre |
20 gennaio anno successivo |
28 febbraio anno successivo |
Individuazione del trimestre di riferimento
Ai fini dell’individuazione del trimestre di riferimento, per le fatture elettroniche emesse nei confronti di privati (operatori Iva e consumatori finali) vengono considerate quelle in cui:
- la data di consegna, contenuta nella “ricevuta di consegna” rilasciata al termine dell’elaborazione, è precedente alla fine del trimestre;
- la data di messa a disposizione (contenuta nella “ricevuta di impossibilità di recapito”) è precedente alla fine del trimestre.
EsempioFattura elettronica
viene considerata tra le fatture relative al primo trimestre |
EsempioFattura elettronica
viene considerata, ai fini del bollo, tra le fatture relative al secondo trimestre |
Per quanto riguarda l’individuazione del trimestre di riferimento delle fatture elettroniche emesse nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vengono considerate le fatture:
- consegnate e accettate dalla Pubblica amministrazione destinataria, per le quali la data di consegna, contenuta nella “ricevu