Tenuta di libri e registri contabili: come influisce sull'imposta di bollo

Su libri e registri contabili è differente l’assolvimento dell’imposta di bollo in base alla modalità con cui essi sono tenuti.

Assolvimento dell’imposta di bollo e tenuta libri contabili

bollo libri e registri contabiliNell’era telematica, la tenuta di libri e registri con sistemi informatici è in continua espansione. A prescindere da come vengano tenuti, è comunque sempre obbligatorio il versamento della relativa imposta di bollo.

E’ noto infatti che ai fini civilistici, l’articolo 2214 del codice civile prevede l’applicazione del bollo per la tenuta del libro giornale, del libro inventari e delle altre scritture contabili.

In relazione all’assolvimento dell’imposta è intervenuta l’Agenzia delle Entrate, che ha affermato che occorre distinguere se la tenuta di tali libri sia meccanografica con trascrizione su supporto cartaceo o se tali scritture siano tenute in modalità informatica.

 

Tenuta dei libri meccanografica con trascrizione su supporto cartaceo

Nel primo caso le regole erano contenute nella tabella della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 642/1972, che prevedeva l’imposta di bollo nella misura di 16 euro ogni 100 pagine o frazione di pagina (32 euro nel caso in cui non sia dovuta la tassa annuale vidimazione), prima che il registro sia posto in uso, ossia prima di effettuare le annotazioni sulla prima pagina o su nuovo blocco di pagine, assolta mediante pagamento a intermediario convenzionato con l’Agenzia, il quale rilascia, con modalità telematiche, apposito contrassegno, o ai soggetti autorizzati tramite modello F23 con il codice tributo 458T denominato “imposta di bollo su libri e registri – all. A, Parte I, art. 16, DPR 642/72“.

 

Tenuta dei libri in modalità informatica

Nel secondo caso, invece, le previsioni da applicare sono quelle contenute nell’articolo 6 del decreto ministeriale 17 giugno 2014 (“Modalità di assolvimento degli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto”).

Il comma 1 dell’articolo 6 di tale DM stabilisce che l’imposta sia versata tramite modello di pagamento F24, con il codice tributo 2501 denominato “imposta di bollo su libri, registri ed altri documenti rilevanti ai fini tributari- articolo6 del decreto 17 giugno 2014”, istituito con la risoluzione n. 106/2014.

Il successivo comma 2 dell’articolo 6 prevede, inoltre, un pagamento in un’unica soluzione entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio.

Infine, il successivo comma 3 dispone che tale imposta da versare per i libri e registri tenuti in modalità informatica è dovuta ogni 2500 registrazioni o frazioni di esse.

 

Fonte: Risposta  Agenzia Entrate n. 346 del 17 maggio 2021

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 18 maggio 2021