Bollo sulle fatture elettroniche: le nuove modalità di assolvimento – seconda parte

Prosegue l’analisi delle modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche.
Dopo aver brevemente individuato a quali fatture cartacee ed elettroniche occorre applicare l’imposta di bollo e dopo aver introdotto la nuova metodologia, di seguito ci occuperemo: di illustrare le caratteristiche degli Elenchi A e B messi a disposizione trimestralmente dall’Agenzia delle Entrate; dell’iter da seguire per modificare i dati proposti dall’Agenzia delle Entrate; delle modalità di pagamento dell’imposta di bollo; delle comunicazioni relative all’omesso, insufficiente o ritardato pagamento; e delle sanzioni applicabili al contribuente.

Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche: elenco A (non modificabile)

imposta bollo fatture elettronicheNell’Elenco A sono ricomprese tutte le fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse nei confronti dei privati e delle P.A., per le quali l’imposta di bollo è stata correttamente assolta dal cedente/prestatore.

Operativamente l’assolvimento dell’imposta di bollo avviene valorizzando con la parola “SI” il campo “Bollo virtuale”, presente all’interno del file con estensione “.xml” contenente la fattura elettronica emessa.

A tal riguardo, nella “Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

Il contenuto del campo “Importo bollo” (2.1.1.6.2) del tracciato record della fattura ordinaria non è rilevante.

Indipendentemente dalla valorizzazione di tale campo, infatti, per ogni fattura emessa con indicazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo, viene determinato un importo dovuto di 2 euro”.

Sempre nella citata “Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” in merito alle autofatture l’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, precisato che:

le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco A del cessionario/committente”.

Ricordiamo, infine, che l’Elenco A:

  • non è modificabile dal contribuente o dal suo intermediario delegato;
  • è presente all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”.

 

Elenco B (modificabile)

Nell’Elenco B sono ricomprese tutte le fatture elettroniche ordinarie e semplificate, emesse nei confronti dei privati (soggetti IVA e consumatori finali) e delle P.A., per le quali l’imposta di bollo non è stata indicata dal cedente/prestatore, ma per le quali vige, invece, l’obbligo di assolvimento.

In buona sostanza, trattasi delle fatture che soddisfano i seguenti requisiti:

  • il totale di ogni fattura è superiore a € 77,47. A tal fine sono presi in considerazione tutti gli importi riportati nei campi:
     

    • Prezzo totale” (2.2.1.11) del file “.xml” della fattura ordinaria;
       
    • Importo” (2.2.2) del file “.xml” della fattura semplificata;
       
  • il campo “Natura” è stato valorizzato con uno dei codici seguenti:
     

    • N2.1 e N2.2 (operazioni non soggette a IVA);
       
    • N3.5 e N3.6 (operazioni non imponibili IVA);
       
    • N4 (operazioni esenti IVA);
       
  • nella fattura non è stata riportata la codifica prevista per i casi di non assoggettamento all’imposta di bollo.
    La specifica in questione deve, infatti, essere riportata per quelle operazioni che, seppur formalmente rientranti nel campo applicativo dell’imposta di bollo, non devono esservi assoggettate per specifica disposizione normativa.
    Al fine di segnalare questa circostanza, l’Agenzia delle Entrate richiede di indicare nel campo “Tipo dato” (2.2.1.16.1) presente nel blocco “Altri dati gestionali” uno dei seguenti valori:
     

    • NB1”, se si tratta di un documento assicurativo per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta sulle assicurazioni;
       
    • NB2”, se si tratta di un documento emesso da un soggetto appartenente al terzo settore;
       
    • NB3”, se si tratta di un documento tra la banca e il cliente correntista per il quale l’imposta di bollo è assorbita nell’imposta di bollo addebitata sull’estratto conto.

Sempre in merito alla codifica in oggetto si ricorda che il blocco “Altri dati gestionali” è presente solo nel tracciato record della fattura ordinaria.

Per queste ragioni, i soggetti che devono indicare il non assoggettamento all’imposta di bollo di una o più fatture devono obbligatoriamente emettere una fattura ordinaria.

Non devono essere inserite, invece, nell’Elenco B le fatture elettroniche emesse da soggetti che aderiscono a regimi speciali e che presentano uno dei seguenti codici:

  • TD16 – integrazione fattura reverse charge interno;
     
  • TD17 – integrazione/autofattura per acquisto di servizi dall’estero;
     
  • TD18 – integrazione per acquisto di beni intracomunitari;
     
  • TD19 – integrazione/autofattura per acquisto di beni ex art. 17, comma 2, del DPR n. 633/1972;
     
  • TD20 – autofattura per regolarizzazione (art. 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e art. 46, comma 5, del Dlgs n. 331/1993).

Nell’Elenco B l’Agenzia delle Entrate non include nemmeno le fatture elettroniche nelle quali il campo “Regime fiscale” riporta uno dei seguenti valori:

  • RF05 – vendita sali e tabacchi (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
     
  • RF06 – commercio di fiammiferi (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
     
  • RF07 – editoria (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
      
  • RF08 – gestione servizi di telefonia pubblica (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
     
  • RF09 – rivendita di documenti di trasporto pubblico e di sosta (art. 74, comma 1, del DPR n. 633/1972);
     
  • RF10 – intrattenimenti, giochi e altre attività di cui alla tariffa allegata al Dpr n. 640/1972 (art. 74, comma 6, del DPR n. 633/1972);
     
  • RF11 – agenzie viaggi e turismo (art. 74-ter del DPR n. 633/1972).

Nell’Elenco B non sono altresì presenti le operazioni escluse dall’IVA a norma dell’art. 15 del DPR n. 633/1972. Tale esclusione sembra confermare, però, l’estensione dell’imposta di bollo a queste operazioni[1].

In merito alle autofatture nella “Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” l’Agenzia delle Entrate ha, infine, precisato che:

le autofatture (tipo documento “TD20”) contenenti l’assolvimento del bollo ed emesse dal cessionario/committente per la regolarizzazione di operazioni per le quali non ha ricevuto dal cedente/prestatore la relativa fattura (articolo 6, commi 8 e 9-bis, del decreto legislativo n. 471/1997 e articolo 46, comma 5, del decreto legislativo n. 331/1993), i dati vengono riportati nel solo elenco B del cessionario/committente”.

Analogamente all’Elenco A, l’Elenco B viene messo a disposizione del contribuente e del suo intermediario delegato all’interno del portale “Fatture e corrispettivi”, ma diversamente dall’Elenco A, l’Elenco B può essere modificato dall’utente.

 

Le modifiche dei dati proposti dall’Agenzia delle Entrate

Gli Elenchi A e B sono messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi” entro “il giorno 15 del mese successivo alla chiusura del trimestre”.

Entro lo stesso termine gli elenchi sono disponibili anche per l’intermediario delegato.

Premesso ciò, osserviamo che il contribuente, direttamente o tramite il proprio intermediario delegato, può modificare l’Elenco B entro “l’ultimo giorno del mese successivo alla chiusura del trimestre”, eccezion fatta per il secondo trimestre, periodo per il quale la modifica può essere eseguita entro il 10.9. In particolare, la modifica deve essere effettuata:

  • indicando quali fatture, tra quelle selezionate devono essere eliminate, perché non realizzano i presupposti per l’applicazione dell’imposta di bollo;
     
  • inserendo le fatture elettroniche che non sono presenti in nessuno dei due elenchi, ma che devono essere assoggettate all’imposta di bollo.

Sempre in merito all’Elenco B evidenziamo, inoltre, che in questo elenco possono essere aggiunte solo le fatture elettroniche da assoggettare all’imposta di bollo che:

  • transitano attraverso Sistema di Interscambio e sono elaborate senza scarto. Più precisamente, trattasi di quelle fatture per le quali il sistema ha prodotto la “ricevuta di consegna” o la “ricevuta di impossibilità di recapito”;
     
  • sono state emesse dal contribuente in qualità di cedente/prestatore o, se autofatture (tipo documento “TD20”), dal contribuente in qualità di cessionario/committente;
     
  • sulla base dei criteri già esposti si riferiscono al trimestre in oggetto e non al trimestre precedente o successivo.

Da un punto di vista operativo, come riportato nella “Guida all’imposta di bollo sulle fatture elettroniche” rileviamo, poi, che le modifiche effettuate dal contribuente o dal suo intermediario delegato possono essere eseguite:

  • in modalità “puntuale”, attraverso la procedura web disponibile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, che consente di operare direttamente sulla tabella contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B;
     
  • e in modalità “massiva”, procedendo, nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”, allo scarico (download) di un file con estensione .xml – o più file .xml nel caso di un numero elevato di fatture – contenente gli estremi delle fatture presenti nell’elenco B e al successivo caricamento (upload) del file .xml contenente i dati e le modifiche e/o integrazioni apportate.
    In tal caso, l’Agenzia delle entrate elabora il file .xml contenente i dati modificati e restituisce all’utente l’esito dell’elaborazione, indicando le fatture eventualmente scartate ed i relativi motivi.
    Si precisa che se il download dell’elenco B avviene in più file .xml e se ne modifica uno solo, sarà sufficiente caricare solo il file .xml modificato o anche caricare con un unico file .xml le sole modifiche e/o integrazioni da apportare all’elenco B.”.

Segnaliamo, infine, che:

  • entro i termini stabiliti è possibile variare più volte l’Elenco B, ma solo l’ultima modifica operata “è utilizzata dall’Agenzia per il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare”;
     
  • non possono essere eseguite modifiche oltre la data di effettuazione del pagamento;
     
  • in assenza di variazioni i dati comunicati dall’Ufficio s’intendono accettati dal contribuente;
     
  • una volta terminato il periodo utile per modificare l’Elenco B, tutte le fatture elettroniche presenti in questo elenco riportano l’annotazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo e tale informazione viene messa a disposizione nella scheda di dettaglio della fattura elettronica, consultabile nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.
    Si fa presente, inoltre, che:
     

    • l’informazione in questione può essere visualizzata sia dal contribuente, che dal suo intermediario sempre nell’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”;
       
    • se il contribuente lo ritiene necessario può farsi rilasciare l’attestazione dell’assolvimento dell’imposta di bollo in formato pdf/a per una specifica fattura.

 

Le regole da seguire per il pagamento dell’imposta di bollo

Entro “il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre”, l’Agenzia delle Entrate con modalità telematica comunica al cedente/prestatore o all’intermediario delegato l’ammontare dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche, inviate tramite il SdI in ciascun trimestre solare.

Ammontare complessivo che viene calcolato tenendo conto:

  • delle fatture per le quali il cedente/prestatore ha indicato l’assolvimento dell’imposta di bollo;
     
  • delle integrazioni eventualmente operate dal contribuente.

Come già evidenziato, il termine in questione è prorogato al 20.9 dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche del II trimestre inviate tramite il SdI.

Premesso ciò, osserviamo che il pagamento può essere effettuato tramite delega F24, ovvero attraverso l’apposito servizio presente sull’area riservata del portale “Fatture e corrispettivi”.

Il contribuente che opta per questa seconda possibilità esegue il pagamento utilizzando l’apposita funzionalità web del portale “Fatture e corrispettivi”, che richiede di indicare l’IBAN di un conto corrente intestato allo stesso contribuente.

Tramite la procedura web il contribuente:

  • può agevolmente verificare i pagamenti eseguiti nei vari trimestri e consultare le rispettive ricevute di elaborazione;
     
  • se in ritardo con il pagamento dell’imposta di bollo per un trimestre può regolarizzare la propria posizione versando, oltre all’importo dovuto, le sanzioni e gli interessi che vengono calcolati automaticamente dal sistema.
    La procedura web consente, infatti, di sanare le irregolarità, pagando le stesse sanzioni e gli stessi interessi applicati in caso di ravvedimento operoso.

Come si diceva, alternativamente alla procedura web il contribuente può scegliere di versare l’imposta di bollo dovuta nel trimestre con il modello F24, da presentarsi in modalità telematica. In tal caso i codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 2521 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – primo trimestre;
     
  • 2522 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – secondo trimestre;
     
  • 2523 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – terzo trimestre;
     
  • 2524 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – quarto trimestre;
     
  • 2525 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – sanzioni;
     
  • 2526 – Imposta di bollo sulle fatture elettroniche – interessi.

Si ricorda, infine, che nella delega F24 i tributi vanno esposti nella sezione “Erario” avendo cura di riportare nel campo “anno di riferimento” l’anno in cui è ricompreso il trimestre per il quale si sta effettuando il pagamento.

 

Comunicazioni relative all’omesso, insufficiente o ritardato pagamento

In presenza di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate invia al contribuente una comunicazione telematica all’indirizzo pec presente nell’elenco Ini-pec (Indice nazionale degli indirizzi pec).

Nella comunicazione in questione viene riportato l’importo dovuto per:

  • l’imposta di bollo;
     
  • la sanzione, di cui all’art. 13, comma 1 del Dlgs n. 471/1997 (ridotta a un terzo);
     
  • gli interessi.

Una volta ricevuta la comunicazione il contribuente o l’intermediario delegato, entro 30 giorni possono:

  • chiarire la propria posizione, anche tramite i servizi online dell’Agenzia delle entrate;
     
  • procedere al pagamento sulla base dei dati evidenziati nella comunicazione ricevuta.

Decorsi inutilmente 30 giorni il competente Ufficio dell’Agenzia delle Entrate provvede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa e degli interessi.

 

Le sanzioni applicabili

In ipotesi di omesso, insufficiente o ritardato pagamento dell’imposta di bollo. si applica la sanzione ex art. 13, comma 1 del Dlgs n. 471/1997 in base alla quale:

Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell’imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l’ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile.

Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione di cui al primo periodo è ridotta alla metà. Salva l’applicazione dell’articolo 13, D.Lgs. 472/1997, per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, la sanzione di cui al secondo periodo è ulteriormente ridotta a un importo pari a un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo”.

Ebbene, il contribuente che riceve dall’Amministrazione Finanziaria la comunicazione di irregolarità può definire le pendenze riscontrate.

A tal riguardo osserviamo che con la consulenza giuridica n. 14/2020 l’Ufficio ha chiarito che il contribuente può usufruire dell’istituto del ravvedimento operoso per regolarizzare la sua posizione entro 30 giorni dalla comunicazione resa dall’Agenzia delle Entrate.

In tal caso la riduzione di 1/3 della sanzione è pari:

  • al 30%, se il versamento è eseguito oltre 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
     
  • al 15%, se il versamento è eseguito entro 90 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento;
     
  • a 1/15 per ciascun giorno di ritardo (1%), se il versamento è eseguito entro 15 giorni dalla scadenza del termine per l’adempimento.

Si precisa, tuttavia, che l’istituto del ravvedimento operoso viene precluso al contribuente in caso di invio da parte dell’Agenzia delle Entrate della comunicazione con la quale viene constatata la violazione e vengono contestualmente comunicati: imposta, sanzione e relativi interessi.

Segnaliamo, inoltre, che in caso di ravvedimento operoso le sanzioni, di cui all’art. 13 del Dlgs n. 472/1997, sono applicate nelle seguenti misure:

  • 1/10 del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di 30 giorni dalla data della sua commissione;
     
  • 1/9 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore;
     
  • 1/8 del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro un anno dall’omissione o dall’errore;
     
  • 1/7 del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro 2 anni dall’omissione o dall’errore.

Come previsto dall’art. 1, comma 1108 della Legge 178/2020[2] ricordiamo, infine, che il cedente/prestatore rimane obbligato in solido al cessionario/committente per il pagamento dell’imposta di bollo anche in ipotesi di fattura emessa da un soggetto terzo per suo conto.

 

Se desideri leggere la prima parte dell’articolo, clicca qui…

 

Sull’argomento Ti suggeriamo di leggere anche:

Imposta di bollo sulle fatture elettroniche

Tenuta di libri e registri contabili: come influisce sull’imposta di bollo

 

***

NOTE

[1] A favore di questa tesi si era già pronunciato il Consiglio Nazionale del Notariato nello Studio n. 184-2019/T.

[2] L’art. 1, comma 1108 della Legge n. 178/2020 afferma che:

“Per le fatture elettroniche inviate attraverso il Sistema di interscambio di cui all’art. 1, commi 211 e 212, della Legge n. 244/2007, è obbligato in solido al pagamento dell’imposta di bollo il cedente del bene o il prestatore del servizio, ai sensi dell’art. 22 del DPR n. 642/1972, anche nel caso in cui il documento sia emesso da un soggetto terzo per suo conto”.

 

A cura di Alessandro Marcolla

Lunedì 4 aprile 2022

 

Questo intervento è tratto dalla circolare settimanale di CommercialistaTelematico…

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