Quando il fisco emette un accertamento induttivo, oltre a quantificare i ricavi non dichiarati dal contribuente, deve riconoscere anche una quota forfettaria dei costi considerati necessari alla produzione del reddito
L’Amministrazione finanziaria, che effettui nei confronti del contribuente un accertamento induttivo puro, deve tenere conto, in ossequio al principio di capacità contributiva, non solo dei maggiori ricavi accertati, ma anche della incidenza percentuale dei relativi costi, dovendo procedere alla ricostruzione della situazione reddituale complessiva del contribuente e tenendo conto anche delle componenti negative del reddito che siano comunque emerse dagli accertamenti compiuti.
Il contribuente può sempre fornire la prova dell’effettivo esborso della spesa, dovendo l’Amministrazione altrimenti determinare comunque i costi in modo forfettario.
Il caso: accertamento induttivo per omessa dichiarazione e mancata istituzione libro inventari
La Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 06/09/2025, n. 24663, ha chiarito alcuni rilevanti aspetti in tema di determinazione della pretesa tributaria in caso di accertamento induttivo.
Nel caso di specie, la Commissione Tributaria Provinciale aveva accolto parzialmente i ricorsi riuniti proposti dal contribuente avverso gli avvisi di accertamento, per imposte dirette ed IVA, in relazione agli anni 2006 e 2007, con i quali era stato determinato induttivamente il reddito, avendo omesso di presentare la dichiarazione dei redditi e non avendo istituito il libro degli inventari.
L’Agenzia delle Entrate aveva ricostruito il reddito, applicando al totale delle op