Bollo su fatture elettroniche nel 2021

Novità per il versamento del bollo su fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021. Per quanto riguarda le fatture emesse nel quarto trimestre 2020 l’imposta andrà versata entro il 20/1/2021.

Bollo su Fatture elettroniche: nuove scadenze per il 2021

bollo fatture elettronicheCon il D.M. del 4 dicembre 2020 (pubblicato sulla G.U. 314 del 19 dicembre 2020) il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha ridefinito le scadenze di versamento dell’imposta di bollo per le fatture elettroniche, nonché le modalità di integrazione e comunicazione al contribuente dell’imposta di bollo complessivamente dovuta per ciascun trimestre.

Ne avevamo già parlato anche qui: Fattura elettronica: modificate le modalità di pagamento del bollo e di recupero dell’imposta non versata

Le novità si applicano alle fatture elettroniche emesse dal 1° gennaio 2021.

L’imposta di bollo sulle fatture elettroniche emesse nel 4­° trimestre del 2020 andrà versata entro il 20 gennaio 2021.

Emissione delle fatture elettroniche nel 2021

Scadenza pagamento bollo

1° trimestre (gennaio – marzo)

31 maggio 2021

2° trimestre  (aprile – giugno)

30 settembre 2021

3° trimestre (luglio – settembre)

30 novembre 2021

4° trimestre (ottobre – dicembre)

28 febbraio 2022

 

Modalità di versamento del bollo su fatture elettroniche

Il pagamento dell’imposta può essere effettuato con due modalità:

  • con addebito su conto corrente bancario o postale;
  • utilizzando il modello F24 predisposto dall’Agenzia delle Entrate.

 

Codici tributo da utilizzare

In questo caso i codici tributo da utilizzare sono differenziati in relazione al trimestre di competenza.

Per le fatture attive emesse nel:

  • I trimestre – codice 2521;
  • II trimestre – codice 2522;
  • III trimestre – codice 2523;
  • IV trimestre – codice 2524.

 

Importi trimestrali NON superiori a 250 euro

=> Nel caso in cui l’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel 1° trimestre del 2021 non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, se lo preferisce, potrà pagare entro il termine previsto per il versamento dell’imposta  relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero, il 30 settembre 2021).

=>Se l’importo  dell’imposta di bollo dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non supera l’importo di  250 euro, il pagamento del bollo complessivamente  dovuto  sui predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento (ovvero, il 30 novembre 2021). 

[Se vuoi consultare altri approfondimenti relativi al bollo: Bollo sulle fatture e ravvedimento]

 

Procedura di liquidazione dell’imposta di bollo

Con riferimento alle fatture trasmesse al Sistema di Interscambio dal 1° gennaio 2021, l’Agenzia delle entrate procederà, per ciascun trimestre solare, all’integrazione delle fatture che non riportano l’evidenza dell’imposta di bollo, ma per le quali l’imposta risulta dovuta.

L’informazione verrà messa a disposizione del cedente/prestatore o dell’intermediario delegato, con modalità telematiche, entro il giorno 15 del primo mese successivo al trimestre.

Quest’ultimo, a sua volta, laddove ritenga che, relativamente a uno o più fatture integrate dall’Agenzia non risultino i presupposti per il versamento dell’imposta di bollo potrà procedere alla variazione dei dati comunicati entro l’ultimo giorno del primo mese successivo alla chiusura del trimestre, alla variazione dei dati comunicati.

Anche in questo caso viene previsto un differimento per quanto concerne il secondo trimestre solare, posto che il soggetto passivo potrà presentare la suddetta comunicazione di variazione dati entro il 10 settembre dell’anno di riferimento.

L’Agenzia delle entrate renderà quindi noto al cedente/prestatore o intermediario delegato, in modalità telematica, entro il giorno 15 del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre, l’ammontare del tributo complessivamente dovuto, calcolato sulla base delle fatture trasmesse dal soggetto passivo, nonché delle integrazioni proposte come eventualmente variate dal contribuente.

Detto termine è prorogato al 20 settembre dell’anno di riferimento per le fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di Interscambio nel secondo trimestre solare dell’anno.

 

Procedure per il recupero dell’imposta di bollo non versata e irrogazione delle sanzioni

Qualora, avvalendosi di procedure automatizzate, l’Agenzia delle entrate rilevi il ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta di  bollo dovuta sulle fatture elettroniche inviate tramite il Sistema di interscambio, comunica al   contribuente l’ammontare dell’imposta, della sanzione  amministrativa dovuta, ridotta ad un terzo, nonchè degli  interessi dovuti  fino all’ultimo giorno del mese antecedente a quello dell’elaborazione della comunicazione. 

Se il contribuente non provvede al pagamento, in tutto o in parte, delle somme dovute entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione ovvero entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva delle somme rideterminate a seguito dei chiarimenti forniti dallo stesso contribuente in merito ai pagamenti dovuti, il competente ufficio dell’Agenzia delle entrate procede all’iscrizione a ruolo a titolo definitivo dell’imposta non versata, della sanzione amministrativa dovuta, e degli interessi.

Attenzione: Niente ravvedimento se il Fisco ha già comunicato

 

A cura di Vincenzo D’Andò

Venerdì 15 gennaio 2021

 

Queste informazioni sono estrapolate dal Diario Quotidiano di CommercialistaTelematico