Le agevolazioni fiscali che verranno prorogate

I progetti di investimenti in immobilizzazioni sono decisi e pianificati anche in virtù di eventuali agevolazioni alle quali le imprese possono accedere.
Le stesse imprese entrano in fibrillazione, però, quando si avvicina il termine di applicazione dell’agevolazione e, magari, il progetto non risulta ancora ultimato, sapendo che il mancato rispetto del termine mette a rischio la fruizione dell’agevolazione.
A tal proposito, può essere utile sapere che il disegno di legge di bilancio per il 2021, attualmente in approvazione al Parlamento, consente alle imprese di“tirare un sospiro di sollievo” su una serie di agevolazioni che sarebbero scadute il prossimo 31 dicembre 2020 e che, invece, sono state prorogate.

Le agevolazioni in scadenza

agevolazioni prorogateCon il prossimo 31 dicembre 2020 sarebbero venute a scadenza tre delle più utilizzate agevolazioni fiscali per le imprese e precisamente:

Il disegno di legge di Bilancio 2021 n. 2790 presentato per l’approvazione lo scorso 18 novembre alla Camera dei Deputati, oltre a introdurre nuove agevolazioni a favore delle imprese[1], prevede alcune proroghe (anche con modifiche rilevanti) di misure che, altrimenti sarebbero scadute con il 31 dicembre 2020, con gravi ricadute negative per le imprese che non fossero riuscite a completare gli investimenti[2].

Un breve esame delle previste proroghe potrà, quindi, risultare utile per pianificare in tutta serenità, anche oltre il 31 dicembre 2020, le attività di investimento ancora in corso e le operazioni connesse (comunicazioni, maturazione bonus, utilizzo, ecc.), confidando comunque su una approvazione definitiva di quanto indicato nello schema di legge di bilancio 2021 e rimandando agli aggiornamenti sistematici che il Commercialista Telematico proporrà una volta approvata la manovra.

 

La proroga del bonus sud

Il bonus sud, introdotto dal 1° gennaio 2016, avrebbe dovuto inizialmente scadere il 31 dicembre 2019; sennonché, già con il comma 319 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 (legge di bilancio 2020), ne venne disposta la proroga al 31 dicembre 2020[3].

Ora, con l’art. 28[4] del citato schema di legge di bilancio se ne prevede la proroga fino al 31 dicembre 2022[5].

La modifica che sarà introdotta riguarda solo il termine finale di applicazione della norma e, pertanto, poiché l’impianto della disciplina è rimasto assolutamente invariato, continueranno ad applicarsi le norme introdotte e i chiarimenti fin qui emanati, comprese quelle relative all’ambito temporale dell’agevolazione.

Pertanto, potranno essere riviste alla luce della futura proroga le seguenti rilevanti situazioni[6]:

  • termine per effettuare gli investimenti;
     
  • termine per trasmettere la comunicazione di accesso all’agevolazione (modello CM17);
     
  • eventuali variazioni da apportare alla pianificazione degli investimenti[7].

Peraltro, per quanto riguarda la trasmissione della comunicazione, sarebbe auspicabile che l’Agenzia delle entrate modificasse, già ad inizio 2021, il software per la compilazione della stessa, diversamente da quanto si è verificato in occasione della proroga dal 2019 al 2020 quando la modifica è intervenuta solo dopo alcuni mesi dall’inizio dell’anno, ritardando in tal modo la fruizione dell’agevolazione.

Infine, la prevista proroga potrebbe essere utilizzata, prima della trasmissione della comunicazione di accesso all’agevolazione, anche per presentare appositi interpelli all’Agenzia delle entrate ove si ritenga che taluni aspetti della disciplina siano ancora dubbi[8] e, quindi, bisognevoli di chiarimenti, considerato anche che, salvo per i casi di investimenti rientranti nell’ambito del PON, la comunicazione può essere trasmessa anche dopo il completamento dell’investimento.

 

La proroga del bonus investimenti industria 4.0

Il bonus investimenti industria 4.0, introdotto dal 1° gennaio 2020 in sostituzione del super ammortamento e dell’iper ammortamento, sarebbe scaduto alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; pertanto, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020 per i soggetti con esercizio sociale corrispondente all’anno solare.

L’art. 184 del citato disegno di legge interviene riscrivendo di fatto l’intera disciplina e senza prorogare le precedenti norme che, quindi scadono, il 31 dicembre 2020.

In particolare, il disegno di legge:

  • provvede all’ampliamento dell’ambito oggettivo di applicazione dell’agevolazione, estendendola anche a beni immateriali diversi da quelli già indicati nella Tabella B allegata alla legge n. 232/2016;
     
  • conferma l’esclusione degli autoveicoli e di altri particolari beni dall’ambito di quelli agevolati;
     
  • provvede ad aumentare gli importi degli scaglioni delle spese ammissibili;
     
  • estende al 31 dicembre 2022[9] l’applicazione della misura, con alcune differenziazioni fra investimenti dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 (maggiormente agevolati) e investimenti del 2022 (agevolati come gli attuali);
     
  • reintroduce l’obbligo dell’asseverazione per la perizia tecnica che attesti l’avvenuta interconnessione.

Peraltro, le nuove norme in tema di investimenti ammissibili, scaglioni e misure trovano applicazione – per come risulta nel disegno di legge – per gli investimenti effettuati a decorrere dal 16 novembre 2020, il che deve indurre alla miglior pianificazione possibile, considerato che per gli investimenti effettuati dal 16 novembre 2020 al 31 dicembre 2021 sono previste misure più elevate rispetto alle attuali percentuali.

 

La proroga del bonus ricerca e sviluppo

Il bonus ricerca e sviluppo, introdotto dal 1° gennaio 2020 in sostituzione di un analogo bonus anticipatamente abrogato, sarebbe scaduto alla fine del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019; pertanto, sarebbe scaduto il 31 dicembre 2020 per i soggetti con esercizio sociale corrispondente all’anno solare.

Con una prima norma (art. 184 del disegno di legge), viene modificata l’intera disciplina al fine di meglio chiarire l’ambito applicativo dell’agevolazione, prevedendone:

  • l’applicazione fino all’esercizio in corso al 31 dicembre 2022;
     
  • l’aumento dei massimali e delle misure spettanti in relazione a ciascuna tipologia di investimento;
     
  • l’obbligo di asseverare la relazione tecnica sul progetto e sui risultati, richiesta dal comma 206 dell’art. 1 della legge n. 160/2019.

Con una seconda disposizione (art. 32 del citato disegno di legge) si interviene a prevedere, per gli anni 2021 e 2022, una disciplina differente da quella ordinaria ma limitatamente agli investimenti in attività di ricerca e sviluppo, compresi i progetti di ricerca e sviluppo in materia di Covid, direttamente afferenti a strutture produttive ubicate nelle regioni del Mezzogiorno.

Infatti, per tali investimenti, vengono aumentate le misure, ancorché diversificate in base alla dimensione aziendale, rispetto a quelle ordinariamente spettanti.

Infine, va rilevato che la maggiorazione dell’agevolazione alle sole strutture produttive del Mezzogiorno dovrebbe comportare, per la sola maggiorazione, l’attribuzione della qualità di “aiuto di Stato”, e non già il riconoscimento della qualifica di misura fiscale a carattere generale, con quello che consegue ai fini degli adempimenti in materia di informativa e trasparenza[10].

 

Dello stesso autore puoi leggere:

“Il monitoraggio delle agevolazioni Covid”

“DL Rilancio: regole generali delle nuove agevolazioni nel rispetto del quadro EU sugli aiuti di Stato”

 

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NOTE

[1] Ci si riferisce, ad esempio, alle nuove agevolazioni finanziare e ad altri interventi previsti a favore delle imprese femminili e a favore delle imprese creative.

[2] Peraltro, oltre a quelle esaminate nel testo, sono previste proroghe anche per altre agevolazioni che possono interessare le imprese, quali il bonus facciate, la detrazione per riqualificazione energetica e il credito d’imposta per la formazione 4.0.

[3] Cfr. V. DULCAMARE – G. DULCAMARE, Bonus investimenti Sud: proroga al 31 dicembre 2020, in www.commercialistatelematico.com dell’8 gennaio 2020.

[4] Come è ormai noto, i numeri che indicano ciascun articolo dello schema di legge di bilancio 2021 sono da ritenersi assolutamente non indicativi in quanto destinati ad annullarsi e a trasformarsi in comma dei maxi articoli in cui confluirà la legge di bilancio quando sarà definitivamente approvata dal Parlamento.

[5] Occorre fare la massima attenzione al rispetto del termine finale in quanto, a differenza di altre tipologie di agevolazioni, per il bonus sud il riferimento è proprio al 31 dicembre e non al termine dell’esercizio in corso.

[6] Al riguardo, cfr. V. DULCAMARE – G. DULCAMARE, 31 dicembre 2020: ultima chiamata per il bonus Sud salvo proroga dell’ultimo momento, in www.commercialistatelematico.com del 28 ottobre 2020.

[7] Cfr. V. DULCAMARE – G. DULCAMARE, Bonus investimenti Sud: le variazioni della programmazione di investimento, in www.commercialistatelematico.com del 14 gennaio 2020.

[8] Si pensi, ad esempio, al caso in cui si ritenga sussistere il dubbio sull’ammissibilità all’agevolazione per le imprese agricole che dichiarano il reddito catastale e non quello d’impresa.

[9] Esteso fino al 30 giugno 2023 ove, entro il 31 dicembre 2022, si realizzino i presupposti dell’ordine accettato dal venditore e del pagamento di almeno il 20%.

[10] Cfr. l’e-book di V. DULCAMARE – L. LELLA, Le agevolazioni: obblighi di trasparenza e obblighi dichiarativi fiscali. Aggiornato con le agevolazioni del decreto Rilancio, in www.commercialistatelematico.com

 

A cura di Vito e Giuseppe Dulcamare

Giovedì 3 dicembre 2020