La fruizione di agevolazioni (finanziarie, fiscali e contributive) concesse per combattere gli effetti della pandemia da Covid-19 impone il continuo monitoraggio delle stesse, al fine di verificare il rispetto dei limiti previsti dalla Commissione Europea.
In mancanza di modifiche al riguardo, al momento il monitoraggio dovrebbe tener conto delle agevolazioni fruite non da ciascuna impresa ma dall’entità denominata singola “unità economica”.
Il monitoraggio delle agevolazioni Covid: quali limiti
La Commissione europea ha adottato alcuni provvedimenti che, ai sensi dell’art. 107 del Trattato UE, consentono agli Stati membri di derogare alla ordinaria disciplina in materia di aiuti di Stato; si tratta della Comunicazione 2020/C 91 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”[1], successivamente modificata ed integrata ben quattro volte. Il Quadro temporaneo prevede la possibilità di riconoscere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti, tassi di interesse agevolati, assicurazione del credito all’esportazione, partecipazione al capitale delle imprese non finanziarie e, con l’ultima modifica, anche il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia.
Il Quadro temporaneo prevede la possibilità di cumulare le agevolazioni da Covid-19 sia con altre agevolazioni ordinarie sia con altre agevolazioni temporanee.
In particolare, il punto 20 della Comunicazione 2020/C 91, come modificato dalle successive Comunicazioni, prevede quanto segue:
“Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate conformemente alle disposizioni di cui alle sezioni specifiche della stessa.
Le misure temporanee di aiuto di cui alla presente comunicazione possono essere cumulate con gli aiuti previsti dai regolamenti «de minimis» o dai regolamenti di esenzione per categoria a condizione che siano rispettate le disposizioni e le norme relative al cumulo previste da tali regolamenti.”
In linea di massima, quindi, le agevolazioni concesse in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 saranno:
- cumulabili fra loro, fermo restando il rispetto dei limiti previsti per settore di attività,
- cumulabili con altri aiuti qualificati de miminis,
- o cumulabili con gli aiuti ordinariamente previsti, nel rispetto delle relative discipline.
Relativamente ai limiti di cumulabilità degli aiuti Covid, in linea di massima, salvo casi particolari[2], le agevolazioni concesse in conseguenza dell’emergenza da Covid-19 sono cumulabili fra loro, fermo restando il rispetto di particolari limiti per settore di attività.
In particolare, l’aiuto che, ai sensi del Quadro temporaneo, ciascuno Stato membro può prevedere non può superare:
- 800.000 euro per impresa;
- 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
Se un soggetto opera in diversi settori per i quali si applicano limiti diversi, per rispettare i limiti del Quadro temporaneo, l’art. 54, comma 7, del decreto-legge n. 34/2020 (decreto Rilancio) impone che occorre assicurare con mezzi adeguati, quali la separazione contabile, che per ciascuna di tali attività sia rispettato il massimale relativo e che – in totale – non sia superato l’importo massimo ammesso[3].
A cura degli stessi autori abbiamo pubblicato sullo stesso argomento:
Agevolazioni fiscali: interpretazione letterale, analogica, ampliativa
“Le agevolazioni fiscali che verranno prorogate”
Ambito temporale di applicazione
L’originaria scadenza di applicabilità del Quadro Temporaneo era stata fissata al 31 dicembre 2020, salvo che per le misure di ricapitalizzazione che potevano essere concesse fino al 30 giugno 2021.
Con la quarta