L’emergenza legata a COVID 19 costituisce una indubbia minaccia per l’intera economia mondiale; per limitarne le conseguenze, la Commissione Europea ha previsto un quadro generale degli aiuti che i singoli Stati membri possono istituire in deroga alle ordinarie discipline in materia di aiuti di Stato.
Nel presente contributo si esaminano le novità introdotte dal Decreto Rilancio in tema di agevolazioni. Cosa occorre sapere per poter usufruire delle agevolazioni?
Quali i requisiti per potervi accedere?
Nell’introdurre una serie di agevolazioni, il recente “decreto rilancio”[1] ha recepito alcune informazioni, contenute nel citato quadro generale, che i potenziali beneficiari devono conoscere per poter fruire senza problemi dei nuovi aiuti introdotti, poiché – ad esempio – alcune delle nuove agevolazioni non possono essere fruite dalle società che, già prima dell’emergenza, erano da considerare “in difficoltà finanziaria”.
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Il Quadro temporaneo per gli aiuti di Stato
In tema di aiuti di Stato alle imprese, la Commissione europea ha adottato alcuni provvedimenti che, ai sensi dell’art. 107 del Trattato UE, consentono agli Stati membri di derogare alla ordinaria disciplina in materia di aiuti di Stato; si tratta della:
- Comunicazione 2020/C 91 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COBID 19”[2];
- Comunicazione 2020/C 112 recante “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COBID 19”;
- e della Comunicazione 2020/C 164 recante “Modifica del quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COBID 19”.
Mentre le prime due Comunicazioni erano basate sull’esigenza di garantire l’accesso alla liquidità, l’ultima, approvata lo scorso 8 maggio[3], interviene sulla capitalizzazione delle imprese non finanziarie.
Il Quadro temporaneo prevede la possibilità di riconoscere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti, tassi di interesse agevolati, assicurazione del credito all’esportazione e partecipazione al capitale delle imprese non finanziarie.
Ambito temporale di applicazione degli aiuti di Stato
Il Quadro temporaneo, le conseguenti agevolazioni previste dallo Stato e quelle che gli enti territoriali potranno istituire saranno applicabili fino al 31 dicembre 2020, tranne che per la disciplina sulla capitalizzazione delle imprese non finanziarie applicabile fino 1° luglio 2021.
Relativamente al termine del 31 dicembre 2020, si era posto il problema degli aiuti fiscali che, solitamente, emergono solo in occasione della presentazione della dichiarazione fiscale (redditi o IRAP, nel caso dell’Italia).
Al riguardo, l’originaria nota 16 della Comunicazione faceva espresso riferimento al termine di presentazione nel 2021 d