L’aggiornamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte degli istituti finanziari fa emergere la presenza di aiuti Covid in misura superiore al limite (ora aumentato) di 1.800.000 euro.
Al riguardo, si rassicura sulla correttezza dell’aggiornamento in quanto le agevolazioni che concorrono al limite sono solo quelle che rientrano nella classificazione del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato della Commissione Europea.
In questo articolo analizziamo come gli aiuti anti Covid influiscono sui massimali.
L’aggiornamento del Registro Nazionale degli aiuti di Stato da parte degli istituti finanziari fa emergere la presenza di aiuti Covid in misura superiore al limite degli 800.000 euro.
Ora, a parte il fatto che la Commissione Europea ha già provveduto ad elevare il limite a 1.800.000, si rassicura sulla correttezza dell’aggiornamento in quando le agevolazioni che concorrono al limite sono solo quelle che rientrano nella classificazione 3.1 del Quadro Temporaneo degli aiuti di Stato della Commissione Europea.
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I limiti degli aiuti Covid [1]
La Commissione europea ha adottato alcuni provvedimenti che, ai sensi dell’art. 107 del Trattato UE, consentono agli Stati membri di derogare alla ordinaria disciplina in materia di aiuti di Stato; si tratta della Comunicazione 2020/C 91 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19” [2], successivamente modificata ed integrata ben quattro volte.
Il Quadro temporaneo prevede la possibilità di riconoscere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti, tassi di interesse agevolati, assicurazione del credito all’esportazione, partecipazione al capitale delle imprese non finanziarie e, con l’ultima modifica, anche il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia.
Il Quadro temporaneo prevede la possibilità di cumulare le agevolazioni da Covid-19 sia con altre agevolazioni ordinarie sia con altre agevolazioni temporanee, fermo restando che gli aiuti che, ai sensi del Quadro temporaneo, ciascuno Stato membro può prevedere non possono superare i seguenti limiti:
- 800.000 euro per impresa (ora 1.800.000 euro);
- 120.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura (ora 270.000 euro);
- 100.000 euro per impresa operante nel settore della produzion