Il Decreto Sostegni è intervenuto anche a disciplinare le condizioni per fruire di talune misure di aiuto Covid, tenuto conto dell’esistenza di differenti limiti previsti in relazione alle differenti tipologie di aiuti che i singoli Stati membri possono accordare.
In particolare, viene precisato il funzionamento del limite dei 10 milioni di euro previsto per gli aiuti rientranti nella sezione 3.12 e il rapporto con gli aiuti della sezione 3.1, oltre a chiarire che i limiti vanno determinati non in capo alla singola impresa ma con riferimento alla definizione di “impresa unica”.
Le categorie di aiuti Covid
La Commissione europea ha adottato alcuni provvedimenti che, ai sensi dell’art. 107 del Trattato UE, consentono agli Stati membri di derogare alla ordinaria disciplina in materia di aiuti di Stato.
Si tratta della Comunicazione 2020/C 91 recante il “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID 19”[1], successivamente modificata ed integrata ben cinque volte.
Il Quadro temporaneo prevede la possibilità di riconoscere aiuti sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali, garanzie su prestiti, tassi di interesse agevolati, assicurazione del credito all’esportazione, partecipazione al capitale delle imprese non finanziarie e, con l’ultima modifica, anche il sostegno per i costi fissi delle imprese non coperti a causa della pandemia.
In particolare, il Quadro temporaneo preveda la possibilità di riconoscere aiuti rientranti nelle seguenti sezioni:
- 3.1 – Aiuti di importo limitato;
- 3.2 – Aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti;
- 3.3 – Aiuti sotto forma di tassi d’interesse agevolati per i prestiti;
- 3.4 – Aiuti sotto forma di garanzie e prestiti veicolati tramite enti creditizi o altri enti finanziari;
- 3.5 – Assicurazione del credito all’esportazione a breve termine;
- 3.6 – Aiuti per la ricerca e lo sviluppo in materia di Covid-19;
- 3.7 – Aiuti agli investimenti per le infrastrutture di prova e upscaling;
- 3.8 – Aiuti per gli investimenti per la produzione di prodotti connessi al Covid-19;
- 3.9 – Aiuti sotto forma di differimento delle imposte e/o dei contributi;
- 3.10 – Aiuti sotto forma di sovvenzioni per il pagamento dei salari dei dipendenti per evitare i licenziamenti durante la pandemia di Covid-19;
- 3.11 –Misure di ricapitalizzazione;
- 3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti.
Indice dei principali argomenti:
- Le categorie di aiuti Covid
- I limiti degli Covid
- Ambito di applicazione dei limiti
- Coesistenza dei due limiti
- Verifica del limite a livello di impresa unica
I limiti degli aiuti Covid
Nell’ambito delle predette sezioni i limiti sono previsti per:
- Sezione 3.1 (Aiuti di importo limitato): i limiti sono i seguenti:
- 1.800.000 euro per impresa[2] in genere;
- 270.000 euro per impresa operante nel settore della pesca e dell’acquacoltura;
- 225.000 euro per impresa operante nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli.
- Sezioni 3.2, 3.3, 3.4 (varie tipologie di aiuti per i finanziamenti): limiti individuali sono fissati sulla base del metodo dei “costi base”;
- Sezione 3.11 (Misure di ricapitalizzazione): minimo necessario ad assicurare la redditività del beneficiario e comunque non oltre il ripristino della struttura patrimoniale esistente anteriormente alla pandemia;
- Sezione 3.12 (Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti): il limite è di 10 milioni di euro.[3]
Di solito, l’attribuzione all’una o all’altra categoria è fatta dall’ente concedente in sede di concessione dell’agevolazione o, per le agevolazioni automatiche, in sede di aggiornamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato.
Infatti, per consentire agli enti concedenti di verificare il rispetto del limite, il decreto legge n. 34/2020 (decreto rilancio) ha previsto l’obbligo di segnalare gli aiuti concessi nei seguenti Registri:
- nazionale degli aiuti di Stato;
- SIAN, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali;
- SIPA, dedicato alla registrazione degli aiuti di Stato e degli aiuti de minimis nel settore della pesca e dell’acquacoltura.
In tal modo, è possibile per ciascun ente