Il 2020, complice l’emergenza Covid-19, è stato l’anno delle erogazioni fiscali per aiutare l’economia reale (e la tendenza sembra interessare anche questo inizio di 2021). Appare opportuno focalizzarsi sui principi generali delle norme, della prassi e della giurispudenza che regolano l’erogazione delle agevolazioni fiscali ed i successivi controlli.
Nel nostro sistema tributario sono presenti numerose disposizioni agevolative spesso transitorie, o rivolte ad ambiti economici circoscritti, a soggetti particolari, ad aree geografiche limitate.
In generale, sono diffuse le norme che “premiano” l’attività delle imprese o la capitalizzazione delle stesse, anche tramite l’acquisto di beni strumentali.
Tra le varie possibilità consentite dall’ordinamento in forza di provvedimenti legislativi recenti: il credito di imposta per attività di ricerca, sviluppo e innovazione, quello per l’acquisto di beni strumentali nuovi (che fa seguito alle disposizioni in materia di “super” e “iper” ammortamento), il patent box per la detassazione di determinati beni immateriali, e le varie disposizioni di rivalutazione dei beni di impresa e delle partecipazioni, che vengono in genere reiterate di anno in anno.
Alcune di queste disposizioni consistono in particolare nell’incrementare il valore fiscalmente riconosciuto di beni che concorrono all’economia dell’impresa, consentendo maggiori ammortamenti e, nel momento della cessione dei beni, di ridurre o azzerare le plusvalenze.
Al riguardo si sono poste delle problematiche di interpretazione, in quanto si tratta di previsioni contenenti vantaggi “derogatori” rispetto a quanto ordinariamente previsto, la cui portata andrebbe limitata per salvaguardarne gli obiettivi.
Questi gli argomenti qui trattati:
- Agevolazioni fiscali: aspetti generali
- Agevolazioni fiscali: interpretazione giuridica
- Tipi di interpreti
- Limiti dell’interpretazione
- Corte Costituzionale
- Principi espressi negli anni
- Giurisprudenza di legittimità
- Norme dello “Statuto”
- Interpello
- Pubblicità degli interpelli
- Considerazioni di sintesi
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Agevolazioni fiscali: aspetti generali
Nelle proprie attività di interpretazione, che si traducono in interpelli, ovvero in risoluzioni e circolari, l’amministrazione finanziaria (Agenzia delle Entrate) promuove una lettura delle disposizioni normative finalizzata a chiarirne l’applicazione, sia verso i propri uffici che nei confronti dei contribuenti.
Questa funzione informativa può essere attivata dai contribuenti attraverso lo strumento dell’interpello ordinario (art. 11, comma 1, legge n. 212/2000), che può essere di tipo “puro” (sull’interpretazione giuridica delle norme fiscali), ovvero “qualificatorio” (sulla qualificazione della fattispecie secondo le norme applicabili: ad esempio, se un certo complesso sia oppure no “azienda”).
Inoltre, la funzione informativa può attivarsi dall’interno allorquando si renda necessario fornire risposta a problematiche non univocamente risolvibili sulla base della sola normativa (in questo caso vengono prodotte delle risoluzioni, sostanzialmente simili alle risposte agli interpelli, ovvero delle circolari, atti più generali e in genere sistematici su una certa tematica, oppure contenenti una raccolta di risposte a quesiti specifici).
Nell’ambito dell’interpello ordinario puro (interpretativo), il comportamento prospettato dal contribuente sulla base della sua personale interpretazione risulta in genere vantaggioso sotto il profilo sostanziale o sotto quello degli adempimenti, e in relazione a tale interpretazione (nella prospettiva dell’evitamento di contestazioni) chiede il parere del fisco: in caso di risposta favorevole (ovvero di silenzio – assenso), gli uffici non potranno accertare né sanzionare contestando il comportamento posto in essere dall’interpellante.
Si fronteggiano quindi due “interpretazioni”, ambedue dotate – in genere – di un certo fondamento giuridico.
Quando si tratta di interpretazione giuridica di agevolazioni tributarie, una delle due “visioni” può avere l’effetto di ampliare la platea soggettiva del beneficio, o di estenderne la portata oggettiva, o di cambiarne i requisiti temporali.
In ogni caso ci si muove ai bordi di ciò che è possibile secondo le facoltà dell’interprete, presupponendo una norma di non chiara / univoca lettura.
Ci si scontra, quindi, con la formulazione testuale della norma stessa, con le “intuizioni” circa l’intenzione del legislatore (nell’ambito di procedimenti legislativi generalmente piuttosto complessi) e con la necessità di conciliare la disposizione con il “sistema”.
In quest’opera interpretativa, le possibilità dell’amministrazione sono in genere differenti rispetto a quello che è lecito attendersi da un giudice: pur potendo “esplicitare” la norma, infatti, un organismo amministrativo, per quanto qualificato e “tecnico”, non la può ignorare o disapplicare se non in presenza di un’altra norma che lo legittimi a farlo in un determinato caso concreto.
Agevolazioni fiscali: interpretazione giuridica
In materia di interpretazione giuridica, un principio basilare è quello posto dall’art. 12 delle preleggi:
“Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore”.
Si presuppone, chiaramente, che la norma abbia un senso “fatto palese”, cioè risultante dal significato delle parole e dalla loro connessione, nonché (in casi dubbi) dall’intenzione del legislatore.
Ciò richiede tuttavia che il senso della norma sia già “quasi palese” (condizione che spesso, nell’attuale giungla normativa, non ricorre), e che sia in qualche modo ricavabile pure l’intenzione del legislatore (la finalità della norma).
Anche tale seconda condizione, pensando alla complessità del processo legislativo, ai