Il 31 dicembre 2020 è l’ultimo giorno utile per richiedere ed effettuare gli investimenti agevolabili con il bonus Sud.
L’approssimarsi del termine induce, quindi, a verificare le possibilità di accedere all’agevolazione a quanti, pur avendone diritto, finora non lo hanno ancora fatto, così come deve indurre ad accelerare l’eventuale programmazione ed effettuazione degli investimenti.
A meno che, conformandosi alle decisioni adottate dalla Commissione europea in tema di aiuti di Stato, il Governo non provveda a deliberare la proroga di un anno anche di questa disciplina.
Bonus Sud: l’ambito temporale dell’agevolazione
Inizialmente, il comma 98 dell’art. 1 della legge n. 208/2015 (c.d. legge di stabilità 2016), anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 18/2017 di conversione del decreto-legge n. 243/2016, disponeva che il credito d’imposta a favore delle imprese che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo, sarebbe spettato per gli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019.
Successivamente, il comma 319 dell’art. 1 della legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2020 della citata disciplina sul bonus investimenti per il Sud, fermo restando l’impianto applicativo dell’agevolazione come risulta dalle norme e dai chiarimenti emanati.
Due sono sostanzialmente le questioni che, relativamente al termine del 31 dicembre 2020, devono formare oggetto di verifica da parte dei potenziali beneficiari:
- il termine per trasmettere la comunicazione di accesso all’agevolazione (modello CIM17);
- il termine per effettuare gli investimenti.
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Termine di trasmissione della comunicazione
Ai sensi del comma 103 della Legge n. 208/2015, i soggetti che intendono avvalersi del credito d’imposta devono presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate.
La comunicazione deve essere presentata all’Agenzia delle Entrate esclusivamente in via telematica, direttamente da parte dei soggetti abilitati o tramite i soggetti incaricati di cui ai commi 2-bis e 3 dell’articolo 3 del decr