Il 31 dicembre 2020 è, salvo proroghe dell’ultimo momento, l’ultimo giorno utile per effettuare gli investimenti agevolabili con il bonus Sud. L’approssimarsi del termine induce, quindi, a verificare le possibilità di accedere all’agevolazione a quanti, pur avendone diritto, finora non lo hanno ancora fatto, ovvero di rivedere le comunicazioni trasmesse per verificare la presenza di errori, incompletezze, ecc.
Un caso particolare è quello che riguarda le imprese agricole e, soprattutto gli agricoltori individuali, per i quali, se non può essere messa in dubbio l’ammissibilità all’agevolazione, trovano applicazione regole in parte differenti da quelle ordinarie.
I beneficiari del bonus sud: il caso degli agricoltori
L’art. 1, comma 98, della legge n. 208/2015, anche dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 18/2017 di conversione del decreto-legge n. 243/2016, dispone l’attribuzione del credito d’imposta alle “imprese” che effettuano l’acquisizione dei beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite del Mezzogiorno.
La seconda parte dello stesso comma precisa che:
“Alle imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli, nel settore della pesca e dell’acquacoltura, disciplinato dal regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2013, e nel settore della trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura, che effettuano l’acquisizione di beni strumentali nuovi, gli aiuti sono concessi nei limiti e alle condizioni previsti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato nei settori agricolo, forestale e delle zone rurali e ittico”.
La citata norma riguarda, quindi, le imprese attive nel settore della:
- produzione primaria di prodotti agricoli;
- pesca e dell’acquacoltura, per la cui individuazione si fa riferimento al Regolamento n. 1379/2013;
- trasformazione e della commercializzazione di prodotti agricoli, della pesca e dell’acquacoltura.
Il riferimento alle “imprese attive” consente sicuramente di ricomprendere nell’ambito di applicazione del bonus sud i soggetti che operano nei predetti settori e che dichiarano redditi qualificati come redditi di impresa, in qualunque modo determinati.
Relativamente al settore agricolo, tali sono non solo le società agricole attratte, ai sensi dell’art. 55, comma 2, lett. c) del TUIR, nell’ambito dei soggetti titolari di reddito d’impresa, ancorché il reddito sia determinato in modo catastale, ma anche i soggetti diversi dalle società commerciali e, quindi, anche le imprese agricole individuali, che esercitano attività agricole oltre i limiti previsti dagli articoli 32 e 55-bis del TUIR, essendo noto, infatti, che il reddito eccedente quello ordinariamente ritraibile dall’esercizio dell’attività agricola è considerato pur sempre reddito d’impresa.
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La questione degli imprenditori agricoli individuali
Se relativamente al settore della pesca e dell’acquacoltura non è mai sorto alcun dubbio circa l’ammissibilità all’agevolazione, così come nessun dubbio è mai sorto per le attività agricole che originano un reddito d’impresa, qualche dubbio è invece sorto per l’ammissibilità all’agevolazione da parte degli imprenditori agricoli individuali, ritenendo – erroneamente – che il bonus spetti ai soli titolari di reddito d’impresa, frenando quindi