L’impresa agricola, a differenza delle altre imprese, ha un regime particolare nel caso venga esercitata da imprenditori individuali e società semplici titolari di reddito agrario.
Nella maggior parte dei casi non vi è corrispondenza perfetta tra legislazione civilistica e fiscale in termini soprattutto di imposizione diretta e questo influisce sulla questione della tassabilità del reddito.
In questo contributo analizziamo come la natura del reddito influenzi l’assoggettamento a tassazione dei crediti di imposta, in particolare ci soffermeremo sul caso del credito di imposta delle aree del Mezzogiorno.
Imprese agricole: aspetti fiscali
Anche se civilisticamente le imprese agricole rientrano nell’ampia nozione di impresa secondo la definizione fornita dall’articolo 2135 del Codice Civile di “Imprenditore agricolo”, la cui attività agricola costituisce esercizio di attività economica in forma di impresa a richiamo degli artt. 2082 e 2083, per quanto concerne la fattispecie definita tributaria, invece, occorre distinguere la normativa relativa all’imposizione sul valore aggiunto da quella riguardante le imposte sui redditi.
In riferimento principalmente alle ultime, la tipologia reddituale concernente l’imprenditore agricolo, si distingue operativamente a seconda della forma giuridica assunta dalla stessa.
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Reddito agrario e reddito di impresa
Le imprese individuali e le società semplici agricole esercenti le attività elencate dall’articolo 32 del TUIR, nei limiti ivi specificati, originano reddito agrario per cui la tipologia reddituale non si configura quale reddito d’impresa definito dall’articolo 55 del D.P.R. n. 917 del 1986, ma si colloca nella famiglia dei redditi fondiari.
La discriminante in relazione alla qualificazione del reddito prodotto da una persona fisica o da una società semplice, come reddito agrario ovvero come reddito di impresa, è rappresentato dal superamento o meno dei limiti previsti dalla normativa fiscale.
L’imponibile, invece, si colloca nella serie del reddito d’impresa se lo stesso è determinato da società in nome collettivo e in accomandita, pur se nei limiti imposti dall’articolo 32 del TUIR, in quanto qualificato tale dal medesimo articolo 55 analogamente ai soggetti Ires, sia pure in presenza di opzione per l’imposizione catastale ai sensi dell’articolo 1, comma 1093, della legge n. 296 del 2006, poiché il DM n. 213 del 2007 qualifica redditi d’impresa i redditi prodotti, in base al cd principio di attrazione del reddito d’impresa, in quanto per le società commerciali la unitaria destinazione dei beni all’attività in forma societaria assume valore ass