Credito di imposta beni Industria 4.0: occorre comprovare l’interconnessione entro il 31/12/2020 per fruirne dal 2021

di Vito Dulcamare Giuseppe Dulcamare

Pubblicato il 24 novembre 2020

Relativamente al credito d’imposta sugli investimenti in beni strumentali nuovi occorre comprovare l’interconnessione entro il 31/12/2020 al fine di fruirne già dal 2021: è infatti possibile fruire del maggior credito d’imposta solo dall'anno successivo all’entrata in funzione dei beni. Ecco tutte le attività da svolgere entro il 31 dicembre....

Il credito di imposta per investimenti in nuovi beni strumentali

La legge n. 160/2019 ha introdotto il nuovo credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive localizzate sull’intero territorio nazionale, in sostituzione dei precedenti super e iper ammortamento.

Le misure del nuovo bonus sono variamente differenziate in relazione alle categorie di beni agevolabili e precisamente:

  • beni materiali ordinari agevolabili con bonus al 6% (comma 188 dell’art. 1 della citata legge),
  • beni materiali interconnessi agevolabili con bonus al 40% (comma 189) e
  • beni immateriali interconnessi agevolabili con bonus al 15% (comma 190).

I beni di queste ultime due categorie sono elencati negli allegati A e B alla legge n. 232/2016.

interconnessione dei beni strumentali agevolati dal credito di imposta

Nell’ambito della nuova disciplina assume una importanza fondamentale, ai fini della fruizione del bonus del 40% e di quello del 15%, l’interconnessione da effettuare entro la fine dell’esercizio nel quale i beni agevolati sono entrati in funzione.

Approssimandosi, quindi, il termine del 31 dicembre 2020, quale ultimo giorno dell’esercizio per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, ci si deve preoccupare di comprovare l’eventuale interconnessione dei beni al fine di fruire delle maggiori misure (40% e 15%) del bonus già dal 2021; dimenticando o ritardar dato l’adempimento potrebbe comportare, in linea di massima, un rinvio nella fruizione di tali bonus.

A tal fine, in mancanza di chiarimenti al riguardo, si ritiene necessario al momento, in via del tutto prudenziale, applicare eventualmente i chiarimenti forniti in precedenza per il corretto funzionamento delle discipline del super e dell’iper ammortamento, sul presupposto che, trattandosi sostanzialmente di discipline similari, che si differenziano solo per l’oggetto dell’agevolazione, l’applicazione dovrebbe essere ugualmente similare, senza dimenticare – in ogni caso – di monitorare l’emanazione di eventuali chiarimenti dell’ultima ora.

Si segnala che su questi argomenti Commercialista Telematico ha pubblicato tanti approfondimenti, si segnala ad esempio:

 

Il presupposto dell’interconnessione dei beni agevolabili

L’art. 1, comma 191, della legge 160/2019 prevede che il credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture