L’Agenzia delle entrate ritorna sulla questione del cumulo di più agevolazioni, confermando il principio che il cumulo, ove ammesso, non deve portare al superamento del costo sostenuto per l’investimento.
Alcuni esempi pratici serviranno a individuare meglio il funzionamento del cumulo.
Il cumulo delle agevolazioni per investimenti in beni strumentali: Risposta all’interpello n. 360 del 2020 l’Agenzia delle entrate
La questione
Una delle maggiori criticità che si riscontrano nella gestione delle agevolazioni alle imprese riguarda senza dubbio la possibilità di fruire di più agevolazioni in relazione ad una stessa spesa ritenuta ammissibile.[1]
A tal riguardo, quattro sono le operazioni da seguire per verificare la possibilità concreta del cumulo ed evitare ogni problema:
E’ possibile approfondire l’argomento nei seguenti articoli…leggi:
Credito d’imposta beni strumentali nuovi
Credito d’imposta per investimenti in beni strumentali nuovi
1° operazione: verificare la singola disciplina agevolativa
Come regola di carattere generale, vale il principio che, per verificare l’effettiva cumulabilità, occorre innanzitutto esaminare ogni singola disciplina (normativa e relative interpretazioni) che si intende applicare.
In pratica, serve verificare tutte le varie discipline che si intendono applicare e cumulare in quanto, anche se una di esse consente il cumulo, non è detto che questo sia possibile, potendo essere vietato o limitato dalle altre discipline.
In altri termini, per verificare la sussistenza della possibilità di cumulo questo non deve essere vietato da nessuna delle discipline che si intende applicare.
L’esame è finalizzato, quindi, a individuare ed accertare la concreta possibilità di cumulo delle differenti agevolazioni.
2° operazione: verificare la presenza di limitazioni
Accertata la possibilità di cumulo per ognuna delle ciascuna discipline che si intende applicare, il secondo passo da fare è quello di verificare se le discipline applicabili prevedano comunque delle limitazioni di utilizzo, limitazioni che, se sussistono, possono comunque differire da disciplina a disciplina
In linea di massima, per effettuare tale controllo, si ricordi che le vigenti discipline consentono di cumulare:
- più aiuti di Stato, anche de minimis, a condizione che non venga superata la percentuale massima consentita per la dimensione dell’impresa e la localizzazione dell’investimento;
- più aiuti di Stato, nel limite di cui sopra, con più misure a carattere generale (esempio super ammortamento, credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali, ecc.), a condizione che non venga superato il limite del costo del bene oggetto di investimento;
- nonchè più misure a carattere generale, a condizione che non venga superato il limite del costo del bene oggetto di investimento.
Per quanto riguarda, il principio del limite del costo del bene oggetto di investimento, pur non essendo in passato normativamente regolamentato, è questo un principio che è sempre stato confermato dall’Agenzia delle entrate (Vedi Risposta a istanza di interpello n. 360 del 16/09/2020) in tutte le situazioni in cui era consentito il cumulo di più agevolazioni.
Così, ad esempio, nel tempo il principio risulta confermato, tra gli altri, dai seguenti chiarimenti:
- risoluzione n. 12/E/2017 (relativa al credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo): l’importo risultante dal cumulo non potrà essere superiore ai costi sosten