Puntiamo il mouse su due aspetti problematici legati alla dichiarazione integrativa:
1) è possibile il ravvedimento operoso riconducibile a violazioni o a condotte fraudolente?
2) quali effetti produce la dichiarazione integrativa sui reati tributari?
La norma di comportamento 202/2018 dell’AIDC ha l’assoluto pregio di porre nella corretta discussione i seguenti argomenti:
– è possibile il ravvedimento operoso anche con riferimento a violazioni riconducibili a condotte fraudolente (e segnatamente: dichiarazione fraudolenta mediante l’utilizzo di false fatture e mediante l’utilizzo di altri artifici)?;
– che effetti produce la dichiarazione integrativa ai fini penali?
LA DISCUSSIONE SULL’AMBITO OGGETTIVO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO
L’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, come noto a tutti, prevede la possibilità di regolarizzare ERRORI E OMISSIONI con applicazione di sanzioni in misura ridotta in funzione del tempo che intercorre tra il momento della commissione dell’errore e quello della regolarizzazione.
Il presupposto generale del ravvedimento è quello della regolarizzazione spontanea del rapporto tributario prima della conoscenza di un’attività di controllo e accertamento che lo riguardino.
Per altro, per effetto delle disposizioni in materia di compliance contenute nel D.L. 190/2014 (decorrenza dal 1° gennaio 2015), l’ambito oggettivo di applicazione del ravvedimento è stato esteso anche alle ipotesi per le quali il contribuente proceda alla regolarizzazione anche dopo la conoscenza dell’attività di verifica e di controllo con esclusione delle attività di controllo automatizzato o formale.
Tendenzialmente l’ambito oggettivo di applicazione del ravvedimento operoso comprende la totalità delle violazioni tributarie.
Tuttavia l’Agenzia delle Entrate ha sostenuto, e di recente anche la GDF in una risposta in Telefisco 2018, la non applicazione del ravvedimento alle violazioni che configurano un comportamento fraudolento del contribuente (Cir. 180/1998). Tale tesi si fonda sul tenore letterale della norma di cui all’art. 13 del D.Lgs. 472/1997, la quale fa esclusivo riferimento agli errori ed omissioni e non anche alle violazioni riconducibili a comportamenti dolosi del contribuente.
NO AL RAVVEDIMENTO NELLE FRODI
- Se una volta consegnato il Pvc emergono violazioni relative all’utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, per poter accedere al patteggiamento e agli altri benefici di legge di cui al D.Lgs 74/2000 (riduzione pena, non irrogazione pene accessorie eccetera) il contribuente interessato può procedere al ravvedimento operoso delle violazioni contestate penalmente rilevanti?
- La circolare del Ministero delle Finanze