Documenti all’ufficio, accertamento valido prima di 60 giorni

di Davide Di Giacomo

Pubblicato il 8 maggio 2018

Non c’è violazione del principio del contraddittorio e l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni è valido, se il contribuente ha già consegnato i documenti presso l’amministrazione finanziaria

Il tema dell'accertamento anticipato

Non c’è violazione del principio del contraddittorio e l’avviso di accertamento emesso prima dei 60 giorni è valido, se il contribuente ha già consegnato i documenti presso l’amministrazione finanziaria.

Infatti se l’Agenzia non procede ad alcuna verifica nei locali dell’impresa, non c’è violazione delle norme dello Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), che risultano funzionali ad assicurare  una equilibrata composizione delle contrapposte esigenze delle parti nell’esecuzione della verifica ossia il contraddittorio tra le parti (Cass. n. 8246/2018).

Si prende spunto da tale recente decisione per tornare sul tema dell’accertamento emesso prima del termine di 60 giorni di cui all’art. 12, comma 7 della Legge n. 212/2000, il quale stabilisce che l’avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di 60 giorni, termine entro cui il contribuente può comunicare le proprie osservazioni e richieste nonché produrre documentazione idonea a tutelare la