Dal 2024 il contribuente può accedere agli atti in possesso dell’Ufficio prima dell’emissione dell’atto impositivo, rafforzando così il proprio diritto di difesa. Ma quali sono i reali margini di accesso? E cosa cambia con il decreto correttivo ter? Le nuove regole sull’accesso endoprocedimentale aprono la strada a un contraddittorio più trasparente, ma lasciano ancora zone d’ombra operative.
Accesso al fascicolo tributario: come si rafforza la difesa del contribuente
Come è noto, l’accesso endo-procedimentale al fascicolo tributario dell’Ufficio è stato previsto dall’art. 6-bis, comma 3, dello Statuto del contribuente (L.n.212/2000), introdotto dall’art. 1, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 30 dicembre 2023, n. 219.
Prima della modifica operata non era possibile avere accesso agli atti in possesso dell’Ufficio, probanti ai fini dell’emissione dell’atto impositivo, stante il chiaro disposto dell’art. 13, comma 2, della legge n. 241/1990, secondo cui le disposizioni contenute nel Capo III della medesima legge non si applicavano “ai procedimenti tributari per i quali restano parimenti ferme le particolari norme che li regolano”.
Invece, a partire dal 18 gennaio 2024, la difesa del contribuente può avere accesso ai documenti di cui dispone l’Ufficio, potendo richiedere in via preventiva l’ostensione degli elementi su cui trova fondamento il recupero fiscale contenuto nel c.d. schema d’atto.
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