Come noto, il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale introduce una stretta sui tempi del contraddittorio preventivo, soprattutto nei casi in cui il contribuente richieda l’accesso agli atti. Viene infatti stabilito che il termine minimo di 60 giorni si applichi in modo unitario sia per la presentazione delle osservazioni sia per l’accesso e la copia degli atti, indipendentemente da quando i documenti vengono effettivamente messi a disposizione. In pratica, la finestra temporale non si allunga e resta vincolata al termine inizialmente assegnato dall’Ufficio, con evidenti ricadute sull’effettivo esercizio del diritto di difesa.
Articolo tratto da Blast – Quotidiano di Diritto Economia Fisco e Tecnologia, direttore Dario Deotto
Con il nuovo decreto correttivo della riforma fiscale si vogliono restringere i tempi del contraddittorio preventivo nell’ipotesi in cui il contribuente chieda l’accesso agli atti, stabilendo che egli può fruire di un termine complessivo non inferiore a 60 giorni per le controdeduzioni “e” per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. In questo modo, qualora si chieda, appunto, l’accesso agli atti, si dovranno presentare le osservazioni/controdeduzioni comunque entro il termine non inferiore a sessanta giorni assegnato dall’ufficio, senza che rilevi il giorno in cui i documenti richiesti sono stati messi effettivamente a disposizione dell’interessato.
È evidente – e lo abbiamo segnalato anche per altre questioni – l’avversione che sembra avere l’attuale legislatore verso quello che dovrebbe essere un istituto fondamentale (il contrad