Cosa accade ai termini del processo tributario, dell’accertamento con adesione e per le osservazioni allo schema d’atto nel mese di agosto? Ecco una disamina delle sospensioni e delle criticità dei singoli istituti, con focus su accertamento con adesione e osservazioni allo schema d’atto.
Il processo tributario e la sospensione estiva
Ai sensi dell’art. 1 Legge 7 ottobre 1969, n. 742 il decorso dei termini processuali relativi alle giurisdizioni ordinarie ed a quelle amministrative è sospeso di diritto dal 1º al 31 agosto di ciascun anno, e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Quando il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l’inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. La norma è pacificamente applicabile al processo tributario, stante anche il rinvio normativo al cpc.
Sono sospesi nel 1º al 31 agosto di ogni anno i termini per notificare i ricorsi di primo grado, gli appelli, i ricorsi per cassazione, nonché per riassumere il processo sospeso oppure interrotto e proporre reclamo avverso i decreti presidenziali.
Attenzione!
I termini per il deposito di memorie, documenti e note sono dei termini a giorni liberi che vanno a ritroso, ai sensi dell’art. 32 D.lgs.31 dicembre 1992, n. 546. Per le udienze fissate a settembre, nei depositi occorre tenere a mente che, per la parte del termine non rientrante in detto mese, si va indietro al mese di luglio, e che