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L’attività di agente e rappresentante di commercio in forma individuale: requisiti e obblighi fiscali e previdenziali
L’attività di agente e rappresentante di commercio, disciplinata dalla Legge 3 maggio 1985, n. 204, “si intende esercitata da chiunque venga stabilmente incaricato da una o più imprese di promuovere la conclusione di contratti in una o più zone determinate”.
L’attività dell’agente e rappresentante di commercio
La figura dell’agente e rappresentante di commercio è riferita all’attività diretta alla conclusione di contratti in uno o più zone determinate. Tale figura è utilizzata dalle aziende che operano nella vendita diretta di prodotti ai consumatori finali.
L’agente o il rappresentante di commercio non ha, salvo espressa autorizzazione scritta, facoltà di riscuotere denaro, concedere sconti o dilazioni di pagamento. È inoltre vincolato ad attenersi alle modalità e alle condizioni di vendita stabilite dalla singola impresa mandante; in caso contrario, è responsabile degli eventuali danni derivanti dalla condotta difforme adottata.
I requisiti
L’agente deve essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti per l'esercizio dell'attività di vendita, per cui non può:
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essere stato dichiarato fallito;
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aver riportato una condanna, con sentenza passata in giudicato, per delitto non colposo, per il quale è prevista una pena detentiva non inferiore a tre anni, sempre che sia stata applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale;
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aver riportato una condanna a pena detentiva, accertata con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti contro la Pubblica Amministrazione e contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio di cui al titolo II e VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione, riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta, bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo di estorsione, rapina;
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aver riportato due o più condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività, accertate con sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del Codice penale, o per delitti di frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da leggi speciali;
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essere stato sottoposto ad una delle misure di prevenzione di cui alla Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla Legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero essere stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
Inoltre, per l’esercizio dell’attività di agente, occorre, alternativamente, essere in possesso di:
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diploma di scuola secondaria di secondo grado di indirizzo commerciale o di una laurea in materie economiche o giuridiche;
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aver frequentato, con esito positivo, apposito corso di formazione a frequenza obbligatoria, organizzato da organismi autorizzati a gestire la formazione professionale, con superamento del relativo esame finale;
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aver acquisito una esperienza lavorativa, maturata per almeno un biennio negli ultimi 5 anni, come:
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operatore di vendita (ex viaggiatore piazzista)...