La professione di agente sportivo: dubbi sulla natura del reddito

La professione di agente sportivo continua ad dar luogo a dubbi sulla natura dei compensi percepiti: si impone una valutazione caso per caso.

Professione di agente sportivo: redditi di lavoro autonomo o reddito d’impresa?

reddito agente sportivoLa definizione di agente sportivo, così come attuata dal D.lgs. 37/2021, applicabile dal 1° gennaio 2022 non permette una univoca indicazione circa la natura dei compensi da questi percepiti.

L’agente viene definito come:

“il soggetto che, in esecuzione del contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o più soggetti operanti nell’ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI e dal CIO […] fornendo servizi professionali di assistenza e consulenza, mediazione”.

È chiaro che il riferimento all’azione del “mettere in relazione” due o più soggetti fa immediatamente pensare alla figura del mediatore, con la conseguenza di considerarne i compensi come redditi d’impresa, assoggettati alla ritenuta a titolo di acconto pari al 23% sul 50% dell’ammontare lordo percepito, ovvero sul 20% se, nell’attività di intermediazione, l’agente si avvalga in via continuativa dell’opera di dipendenti (o di terzi).

Dall’altro lato però viene precisato che l’attività svolta dallo stesso è riconducibile a servizi professionali di “assistenza e consulenza, mediazione”, aprendo all’ipotesi del lavoro autonomo, ammettendo che non sempre l’operato dell’agente sportivo consista in una vera e propria attività di mediazione.

 

Il parere dell’Agenzia Entrate

L’agenzia delle Entrate è ultimamente intervenuta sulla questione, con la risposta n. 315 del 31 maggio 2022, affermando che l’attività dell’agente sportivo si estrinseca nell’esercizio di una “libera professione” e pertanto i redditi dallo stesso conseguiti nell’ambito della propria attività, in assenza di rapporto di subordinazione, costituiscono redditi di lavoro autonomo ex art. 53 del TUIR.

Tuttavia, la lettura delle motivazioni a supporto lascia decisamente perplessi.

Secondo l’Agenzia, infatti, a tale conclusione si perviene guardando i profili delineati dalla riforma dello sport quali le specifiche competenze esercitate e gli altri elementi significativi idonei a denotare la professionalità dell’agente sportivo quali, ad esempio, la presenza di un esame di abilitazione e la determinazione dei compensi regolamentata a livello normativo.

Il riferimento all’esame di abilitazione non è fondato, posto che esistono casi in cui ci si trova davanti a reddito di impresa in presenza di lavori che richiedono una abilitazione (si veda il caso degli agenti immobiliari).

Ancora meno convincente, il riferimento al fatto che la norma parli di “compensi”.

Tra l’altro, il citato D. Lgs. 37/2021 si applica solo dal 1° gennaio 2023, sicchè le argomentazioni che vi fanno riferimento sono basate su una norma non applicabile alla data odierna.

 

Meglio valutare caso per caso…

Dovendo dunque trovare una soluzione ai problemi futuri, è auspicabile che, se si vuole considerare come reddito da lavoro autonomo, e non di impresa, lo si faccia con una pronuncia di prassi più analitica e precisa.

Nelle more, guardando ai problemi che oggi gli operatori devono affrontare, si ritiene che, piuttosto che cercare di trovare a tutti i costi una valutazione statica della figura civilistica a esso maggiormente affine, si ritiene più corretto effettuare una valutazione caso per caso della tipologia di servizi forniti dall’agente.

In base ad essi, dunque, l’attività dell’agente sportivo si potrà qualificare come reddito da lavoro autonomo (se presente la consulenza) o di impresa (nel caso in cui vi sia soltanto la parte mediatrice).

 

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A cura di Danilo Sciuto

Martedì 14 giugno 2022