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Un ente bilaterale (Art. 2, lett. h, D. Lgs. n. 276/2003 e C.M. 43/2010 del Ministero del lavoro) è un organismo paritetico costituito da associazioni datoriali e da sindacati dei lavoratori.
Si tratta associazioni senza scopo di lucro con lo scopo di garantire servizi e prestazioni in diversi settori, dalla formazione all’assistenza sanitaria.
Gli enti bilaterali sono istituiti e disciplinati dai contratti collettivi.
Sovvenzioni erogate da ente bilaterale: il dubbio
Nel caso sottoposto all’Agenzia delle Entrate, di cui alla risposta 462 dello scorso 15 novembre, un ente bilaterale erogava nell’ambito delle prestazioni a favore dei propri iscritti:
- un “Contributo per malattia di lunga durata'' una tantum di mille euro in misura fissa,
- un ''Bonus straordinario Covid-19'' una tantum di 200 euro.
Il contributo per malattia di lunga durata è previsto a fronte di una situazione patologica (malattia o infortunio) dell'iscritto ed è erogato dall'istante in coerenza con i propri fini assistenziali, per contrastare gli effetti negativi provocatiti dalla malattia o dall'infortunio a danno del dipendente.
Il bonus Covid-19 ha natura puramente assistenziale, avendo lo scopo di attenuare le ripercussioni negative sui lavoratori e le loro famiglie derivanti dalle restrizioni applicate nel periodo della pandemia, come i limiti posti per la mobilità, che hanno determinato una necessaria riorganizzazione della quotidianità, ad esempio, per l’assistenza ai figli e alle persone fragili.
Tassabilità IRPEF e ritenuta d'acconto delle sovvenzioni
L’ente ha chiesto conferma sulla non applicabilità della ritenuta d’acconto prevista dall’articolo 23 del Dpr n. 600/1973, posto che si tratta di contributi che non sostituiscono alcun reddito e che per caratteristiche non concorrono alla formazione dell’imponibile.
Al riguardo, è necessario valutare se le suddette somme possano essere considerate come sostitutive di redditi inquadrabili in una delle categorie previste dall'articolo 6 del Tuir, poiché in tal caso gli importi erogati vanno trattati fiscalmente come le somme di cui hanno preso il posto.
La decisione del Fisco
Con la risposta n. 395/2020 l’Agenzia delle entrate aveva già chiarito che non è imponibile la sovvenzione una tantum, indipendente dalla normale retribuzione e non sostitutiva di altro reddito previsto dall’articolo 6 del Tuir, riconosciuta da un ente di previdenza ai propri iscritti come forma di sostegno concessa in seguito a una situazione di disagio sopravvenuta a causa di contagio da Covid-19.
La circolare Agenzia Entrate n. 20/2011 aveva dal canto suo affermato, inoltre, che i contributi erogati dalla cassa previdenziale per i danni provocati da calamità naturali alla prima abitazione o allo studio professionale degli iscritti, non sono riconducibili ad alcuna categoria di reddito in quanto concessi, occasionalmente, per finalità assistenziali sulla base dell'iscrizione all'ente previdenziale di appartenenza.
In altre parole, la natura assistenziale delle prestazioni erogate esclude la rilevanza fiscale di tali somme.
A fronte di quanto detto, l’Agenzia, nella risposta 462, ha escluso che i contributi straordinari concessi a richiesta dall’ente agli iscritti, corrisposti una tantum e in misura fissa, siano inquadrabili in alcuna delle categorie reddituali individuate dall’articolo 6 del Tuir, per cui non trova applicazione la ritenuta a titolo di acconto ai sensi dell'articolo 23 del Dpr n. 600/1973.
NdR: un argomento similare che potrebbe interessare: l'Agenzia è per la tassabilità della decontribuzione Sud
A cura di Danilo Sciuto
Lunedì 20 Novembre 2023