Come noto, anche i contribuenti forfettari potranno aderire al concordato preventivo biennale, anche se la Delega non prevede alcuna indicazione circa i criteri per il computo del “Reddito concordato” per i forfettari!
E’ facile immaginare che anche ai forfettari saranno chiesti più dati per l’elaborazione della proposta di concordato.
Potranno sicuramente aderire al concordato preventivo biennale di cui allo schema di decreto delegato, approvato recentemente dal Consiglio dei Ministri, anche i contribuenti forfettari, che si avvalgono del regime o di cui all’art. 1 della L. n. 190/2014.
Tale possibilità è prevista espressamente dall’art. 23 del predetto schema la cui rubrica è “Concordato per i soggetti che aderiscono al regime forfetario”.
Il concordato preventivo biennale per i contribuenti forfettari: le particolarità
A tal proposito deve però osservarsi, che diversamente dai contribuenti “ordinari” (in contabilità semplificata e ordinaria) il legislatore delegato non abbia fornito alcuna indicazione sui criteri per il computo del “Reddito concordato” per i forfettari che intendano aderire al concordato biennale.
Tale circostanza è direttamente desumibile dall’impianto normativo, ma anche secondo quanto previsto dall’art. 15 dello schema di decreto relativo ai redditi di lavoro autonomo oggetto di concordato.
Tale disposizione prevede che:
“Il reddito di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni, rilevante ai fini delle imposte sui redditi, proposto dal contribuente ai fini del concordato, è individuato con riferimento all’articolo 54, comma 1 del testo unico delle imposte sui redditi …”.
Al reddito così determinato ai fini della proposta deve essere aggiunto il saldo netto tra le plusvalenze e le minusvalenze.
Ciò in quanto il legislatore ha ritenuto di dover stabilire che i componenti straordinari di reddito non possono costituire oggetto del concordato, presumibilmente proprio in ragione della loro straordinarietà e quindi dell’imprevedibilità degli stessi.
Dalla lettura dell’art. 23 e delle disposizioni successive il legislatore sembra disinteressarsi di fornire i criteri di determinazione del reddito concordato ed oggetto della proposta destinata ai contribuenti forfetari.
La disposizione citata si limita a stabilire che:
“I contribuente esercenti attività d’impresa, arti o professioni che aderiscono al regime forfetario di cui all’articolo 1, commi da 54 a 89, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, accedono al concordato preventivo biennale secondo le modalità indicate nel presente Capo”.
Il successivo 28 dello schema di decreto delegato fa riferimento alle metodologie di cui all’articolo 9, ma anche questa disposizione non è sufficientemente chiara per ciò che attiene ai criteri di computo.
La proposta del Fisco
La disposizione citata prevede che
“La proposta di concordato è elaborata dall’Agenzia delle entrate, tenuto conto dei dati dichiarati dal contribuente …, sulla base di una metodologia che valorizza, le informazioni già nella disponibilità dell’Amministrazione finanziaria…”.
La metodologia sarà approvata con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, sentito il garante per la protezione dei dati personali.
Sembra quindi di comprendere che il Fisco chiederà ai contribuenti ulteriori dati utilizzando anche quelli già in suo possesso.
Presumibilmente, utilizzando tutte queste informazioni e tramite un algoritmo, risulterà individuato l’ammontare di reddito da inserire nella proposta oggetto di concordato.
È improbabile che la proposta inviata possa essere personalizzata senza il supporto di un algoritmo di tipo statistico/matematico.
Le disposizioni relative al concordato non prevedono, diversamente dai contribuenti “ordinari” la necessità di aggiungere al reddito concordato la somma algebrica di plusvalenze e minusvalenze.
La soluzione è corretta ed è la conseguenza delle modalità di determinazione del reddito applicabili ai contribuenti forfetari.
In tal caso i plusvalori e le minusvalenze sono normalmente irrilevanti ai fini della determinazione del reddito.
Coerentemente, anche il legislatore delegato non attribuisce rilevanza ai predetti componenti straordinari di reddito ai fini della formulazione della proposta.
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A cura di Nicola Forte
Lunedì 13 Novembre 2023