È stato rilasciato l’aggiornamento del servizio RedditiOnline grazie al quale anche i contribuenti in regime forfetario possono valutare la proposta di reddito concordato.
Ecco come cambia di conseguenza il quadro LM del Modello Redditi 2024.
Anche i contribuenti forfettari potranno iniziare a verificare a quanto ammonta il maggior reddito richiesto dall’Agenzia per aderire al Concordato Preventivo Annuale.
Il concordato preventivo annuale per i forfettari
Per tali contribuenti, come sappiamo, ci sono alcune particolarità, la cui prima, già nota, è la rilevanza del concordato solo per un anno (l’acronimo dunque per i forfettari dovrebbe essere CPA e non CPB), ossia per il periodo di imposta 2024, mentre la seconda, consequenziale al fatto che essi non sono soggetti agli ISA, è che si applica una specifica metodologia di calcolo (che commenteremo nei prossimi giorni).
Le modifiche al quadro LM
Tale metodologia è contenuta in un decreto attuativo, a seguito del quale si è reso necessario integrare il quadro LM all’interno del modello RedditiPF2024.
In particolare, è stata aggiornata la sezione VI, destinata ad accogliere i dati per l’accettazione del reddito proposto.
È previsto che il forfettario non debba aver superato il limite di ricavi previsto dalla legge (€. 85.000); ciò significa che tali soggetti devono compilare il quadro LM, sezione III, per la determinazione del reddito, ma non potrebbero compilare la sezione VI per un’eventuale adesione al concordato preventivo; si ritiene evidente che l’esclusione riguardi anche i forfettari decaduti dal regime agevolato per aver superato il limite di ricavi/compensi di €. 100.000.
Analogamente, sebbene nulla venga detto al riguardo, si ritiene che la preclusione dal concordato preventivo annuale si abbia anche in presenza di una delle cause ostative previste dal comma 57 dell’art. 1 della nota L. 190/2014.
È altresì escluso il forfettario che abbia iniziato l’attività nel 2023.
I nuovi righi
La modulistica è stata così modificata:
- nei righi LM61 e LM62 è stata aggiunta la dicitura: “(Dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR n. 445/2000)”;
- nel rigo LM64, che accoglieva una casella da barrare in caso di accettazione della proposta CPA, è stato inserito un campo per la firma da utilizzarsi per l’adesione al CPA e per la dichiarazione sostitutiva resa ai righi LM61 e LM62.
Oltre a queste modifiche formali, le istruzioni riportano gli “Eventi straordinari” (di cui sappiamo già dal provvedimento di metà giugno) al ricorrere dei quali la proposta viene ridotta dal 10% al 30%, in base al periodo di sospensione dell’attività.
Il rigo LM63, destinato alla indicazione del reddito d’impresa/lavoro autonomo che viene proposto, non potrà assumere un valore inferiore a 2.000 €.
Su tale reddito, l’imposta sostitutiva (15% o 5%) andrà però applicata al netto dei contributi previdenziali di legge (si tratta quindi di un reddito proposto “lordo”).
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Danilo Sciuto
Venerdì 19 Luglio 2024