Il concordato preventivo biennale: i vantaggi dell’adesione saranno effettivi?

di Nicola Forte

Pubblicato il 9 novembre 2023

Il concordato preventivo biennale si sta rivelando uno dei punti più discussi della Riforma Fiscale. Proviamo a capire se il contribuente avrà davvero un vantaggio a prestare adesione alla proposta del Fisco.

Il Governo ha approvato lo schema di decreto legislativo relativo alla disciplina del concordato preventivo biennale. È difficile, per il momento esprimere una valutazione sul nuovo strumento di compliance e verificarne l'esistenza di vantaggi.

La normativa non è completa mancando un decreto di attuazione del Ministero dell’Economia e delle finanze e del Direttore dell’Agenzia delle entrate.

Un passaggio decisivo sarà però costituito dalla proposta di concordato che l’Agenzia delle entrate invierà ai contribuenti (che non potranno discuterla ma solo accettarla o no). Se l’asticella sarà posizionata troppo in alto ben difficilmente il singolo contribuente deciderà di aderire.

In tale ipotesi lo strumento non raggiungerà l’obiettivo di incrementare le entrate dello Stato.

 

Le finalità del concordato preventivo biennale

concordato preventivo biennaleLa finalità dello strumento si desume con chiarezza dall’art. 6 che così dispone:

“Al fine di razionalizzare gli obblighi dichiarativi e di favorire l’adempimento spontaneo i contribuenti di minori dimensioni, titolari di reddito d’impresa e di lavoro autonomo derivante dall’esercizio di arti e professioni residenti nel territorio dello Stato, possono accedere ad un concordato preventivo biennale alle condizioni e secondo le modalità previste dal presente Titolo”.

Il punto decisivo, come detto, sarà costituito dalla proposta di concordato e dall’obbligo di assolvere le imposte sui redditi sulla base imponibile oggetto della proposta accettata dal contribuente.

A tal proposito deve osservarsi come la possibilità di beneficiare di questo strumento di compliance sia limitata ai contribuenti che hanno dimostrato un buon grado di affidabilità fiscale.

Le condizioni che consentono l’accesso sono indicate dall’art. 10 dello schema di decreto delegato.

In primis è necessario che nel periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta il contribuente abbia ottenuto un punteggio ISA almeno pari a 8.

Tale punteggio può essere ottenuto anche tramite l’integrazione di ulteriori componenti positivi di reddito non risultanti dalle scritture contabili. 

Inoltre, è necessario non avere debiti di importo complessivamente pari o superiore a 5.000 euro per tributi amministrati dall’Agenzia delle entrate.

Tale limite si intende comprensivo di sanzioni e interessi ed anche dei debiti previdenziali definitivamente accertati.

Rappresentano altresì cause ostative di accesso al concordato la mancata presentazione della dichiarazione dei redditi in almeno uno dei tre periodi d’imposta precedenti a quelli di applicazione del concordato e la condanna ad uno dei reati fiscali previsti dal D.Lgs n. 74/2000.

Alla luce del quadro normativo di riferimento risulta evidente come la possibilità di accedere al nuovo istituto sia riservata ai contribuenti che hanno già manifestato un buon grado di affidabilità fiscale.

Probabilmente, in molti casi, tali soggetti non si troveranno nelle condizioni di dover dichiarare maggiori ricavi o compensi proprio in quanto tale condizione rappresenta un presupposto essenziale per accedere il nuovo concordato con lo “sbarramento” di un voto minimo pari all’8.

 

Sarà un vantaggio dichiarare un reddito che potrebbe essere maggiore di quello effettivo?

Sarà necessario comprendere quanti contribuenti manifesteranno la loro disponibilità a dichiarare un reddito che potrebbe rivelarsi anche maggiore di quello effettivo, risultante dalla proposta di concordato.

Ciò a fronte di una serie di vantaggi che il fisco stesso riconoscerà a coloro che accetteranno la proposta.

 

Il vantaggio del concordato preventivo biennale non sembra così eclatante

Per il momento, però, i vantaggi non sembrano essere così eclatanti e tali da indurre i contribuenti a rischiare di dover pagare di più.

Dovrebbe scattare l’inibizione per il Fisco all’utilizzo delle presunzioni semplici nell’attività di accertamento.

Dovrebbero essere previsti termini di decadenza più brevi per l’esercizio dell’attività di accertamento, ma anche un alleggerimento dell’obbligo di apposizione del visto di conformità per la compensazione “orizzontale” di crediti e debiti tributari oltre 5.000 euro.

I vantaggi, come detto, non sembrano così incisivi.

Pertanto, sussiste il concreto rischio che i contribuenti considerino poco interessante una proposta di concordato con l’indicazione di una base imponibile eccessivamente elevata.

Ben difficilmente i contribuenti saranno indotti a “barattare” un alleggerimento relativo delle attività di controllo con il pagamento di una somma eccessivamente elevata.

Ciò a fortiori laddove il punteggio ottenuto con l’applicazione degli ISA fosse anche superiore all’8.

Molto probabilmente i contribuenti saranno indotti ad utilizzare altre norme già in vigore e presenti nel sistema tributario che consentono di beneficiare della riduzione dei termini di accertamento.

Ad esempio, l’art. 3 del D.Lgs n. 127/2015 dispone in tal senso.

In particolare, i professionisti, le imprese, i lavoratori autonomi che garantiscono “la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi ad operazioni di ammontare superiore a euro 500” (articolo 3 comma 1 Decreto legislativo 127/2015) possono usufruire della riduzione di due anni dei termini di accertamento dell’IVA e delle imposte sui Redditi.

Ciò a condizione che l’intero fatturato sia certificato dalle fatture emesse in formato elettronico, oppure che i relativi corrispettivi siano stato trasmessi telematicamente all’Agenzia delle entrate.

La volontà di avvalersi di tale disposizione deve essere manifestata all’interno del Modello Redditi.

In tale ipotesi la riduzione dei termini di accertamento da cinque a tre anni si potrà ottenere indipendentemente dal punteggio ottenuto con l’applicazione degli ISA e indipendentemente dall’accesso al concordato preventivo biennale.

 

NdR: potrebbe interessarti anche...

Concordato preventivo biennale: dubbi e proposte dai Commercialisti

Procedimenti accertativi, di adesione e concordato preventivo biennale: novità della Riforma fiscale

 

A cura di Nicola Forte

Giovedì 9 novembre 2023